Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1998

Altra decisione · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal pretore di Milano nei confronti del

Senato della Repubblica, sorto a seguito della delibera del Senato

della Repubblica del 7 maggio 1997 con la quale è stata dichiarata

l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Francesco

Tabladini nei confronti di Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, con

ricorso depositato il 13 febbraio 1998 ed iscritto al n. 89 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del

senatore Francesco Tabladini - imputato del reato di cui agli artt.

110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni

edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della

Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del

prestigio di due magistrati - il pretore di Milano ha proposto, con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1997, conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio

1997, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che il

fatto oggetto del procedimento penale concerne opinioni espresse da

un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con

conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che il pretore ricorrente sostiene che il Senato avrebbe

esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto i fatti

specifici addebitati al senatore Tabladini non rientrano nell'ambito

di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia

ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione;

che il pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale è

investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da

questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in

conflitti di attribuzione (in ultimo, v. ordinanze nn. 177 e 37 del

1998);

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad

essere parte del presente conflitto, quale organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione (tra le tante, v. ordinanze nn. 469 e 325 del 1997; nn.

6 e 339 del 1996);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato del potere

di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri

membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 469, 325

e 132 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal pretore di

Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al pretore di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Senato della Repubblica entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari