Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7-bislegge 416/1989
  • art. 8legge 39/1990
  • art. 7-bislegge 39/1990

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della

legge 28 febbraio 1990, n. 39, inserito dall'art. 8, comma 3, del

decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

extracomunitari), ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di

Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento

penale a carico di Kolenovic Elez, iscritta al n. 439 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Elez

Kolenovic, straniero espulso dal territorio dello Stato con

provvedimento dell'autorità amministrativa, il Pretore di Viterbo,

sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma

3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia

di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

extracomunitari);

che tale norma contrasterebbe con l'art. 29 della Costituzione,

il quale tende a garantire l'unità familiare;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'arrestato

Kolenovic, espulso dal territorio dello Stato, avrebbe contratto

matrimonio, sin dal 23 marzo 1983, con la cittadina italiana Romana

Furciniti, nata a Roma il 19.12.1943;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore

della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel

termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno

1993;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di

legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con la

ordinanza in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma

3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia

di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

extracomunitari), sollevata, in relazione all'art. 29 della

Costituzione, dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita

Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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