Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 ("Norme per la approvazione del

piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan"),

modificata con legge regionale 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione

della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione

del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan"),

promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal T.A.R. per la

Valle d'Aosta, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno

1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma della Valle

d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge

regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9, modificata con legge

regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6, nella parte in cui

disciplina la formazione del piano regolatore della Conca di Pila,

per contrasto: a) con l'art. 2 dello Statuto speciale per la regione

Valle d'Aosta, in quanto vengono disposti vincoli e limitazioni a

diritti senza consentire agli interessati di esporre adeguatamente le

proprie ragioni né di fruire della tutela giurisdizionale, così

violando i principi del "giusto procedimento"; b) con gli artt. 5,

128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione, in quanto

viene sottratto al Comune di Gressan, attribuendolo alla Giunta

regionale, il potere di approvare i piani di utilizzazione di zona,

così comprimendo l'autonomia dell'ente locale e ledendo il principio

del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni;

che nel giudizio si è costituita la Regione autonoma Valle

d'Aosta, concludendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza

delle questioni;

Considerato che il T.A.R. Valle d'Aosta trascura di individuare le

disposizioni della legge regionale impugnata che intende sottoporre

al giudizio di costituzionalità e omette di motivare circa la

rilevanza delle relative questioni nel giudizio a quo;

che, in particolare, per quanto concerne la questione sub a) non

è chiaro quale norma si intenda impugnare, posto che l'art. 2

disciplina per la formazione del piano regolatore un procedimento che

consente a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue

osservazioni, sulle quali è chiamata poi a pronunciarsi la Giunta

regionale in sede di approvazione definitiva, con decisioni a loro

volta evidentemente suscettibili di rimedi giurisdizionali;

che analogamente, per quanto concerne la questione sub b), non

si comprende quale parte della legge si intenda impugnare, dato che

nessuno dei quattro articoli della stessa attribuisce alla giunta

regionale il potere di approvare i piani di utilizzazione della zona;

che il ricordato contenuto normativo può rinvenirsi soltanto

nell'art. 5 delle disposizioni di attuazione della legge regionale 11

marzo 1968, n. 9, disposizioni che peraltro, avendo natura

regolamentare, non sono censurabili in sede di giudizio di

legittimità delle leggi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11

marzo 1968, n. 9 (Norme per la approvazione del piano regolatore

della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), modificata con legge

regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6 ("Modificazione della

legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del

piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan")

sollevate con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 2 dello

Statuto speciale Valle d'Aosta e gli artt. 5, 128, ultimo comma, e

118, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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