Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1956 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 del Cod.

pen. e dell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento

penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 143 del

Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Cremona nel

procedimento penale a carico di Banchieri Franco e Barucco Elio,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19

maggio 1956 ed iscritta al n. 148 del Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 9 aprile 1956 del Tribunale di Reggio Calabria nel

procedimento penale a carico di Dieni Antonio e Terruso Giuseppe,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19

maggio 1956 e iscritta al n. 155 del Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 8 marzo 1956 del Tribunale di Bolzano nel procedimento

penale a carico di Zulberti Taulero, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n.

174 del Reg. ord. 1956;

5) Ordinanza 21 aprile 1956 del Tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella (Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n.

182 del Reg. ord. 1956;

6) Ordinanza 16 aprile 1956 del Tribunale di Avellino nel

procedimento penale a carico di Signoretti Alfredo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed

iscritta al n. 199 del Reg. ord. 1956;

7) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Padova nel procedimento

penale a carico di Szathvary Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 203 del

Reg. ord. 1956;

8) Ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Funghi Rossana, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed

iscritta al n. 212 del Reg. ord. 1956;

9) Ordinanza 19 giugno 1956 del Tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Tuia Arturo e Melazzini Michele,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4

agosto 1956 ed iscritta al n. 239 del Reg. ord. 1956:

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod.

pen. e che in uno di essi (quello pendente davanti al Tribunale di

Sondrio) la stessa questione fu sollevata anche in riferimento all'art.

3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47;

Che la decisione di tali questioni è stata dai giudici rimessa

alla Corte con le nove ordinanze sopra elencate;

Che solo in otto giudizi si è costituita la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, rappresentata a difesa dell'Avvocatura dello

Stato, concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte

costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 57 n. 1 Cod. pen.;

Considerato

Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le

questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno

1956, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 146 del 14 giugno 1956);

Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 e dell'art. 3 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956, della

quale è stata data notizia sommaria nella Gazzetta Ufficiale n. 155

del 23 giugno 1956);

Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra

ricordate ordinanze;

Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del

21 aprile 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata

della norma contenuta nell'art. 27, che è proponibile e deve

intendersi proposta in questa sede soltanto in riferimento all'art. 57,

n. 1 del Cod. pen., del quale appunto è stata dichiarata la non

incompatibilità con detto art. 27;

Visti gli artt. 26, Comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura

dello Stato;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 e ordina che gli atti relativi siano restituiti

alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre

1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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