Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione

della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e

disciplina dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa

il 14 aprile 2000 dal giudice di pace di Jesi nel procedimento civile

Arcicaccia Federazione provinciale di Ancona contro ATC - Ambito

territoriale di caccia - Ancona 2 ed altra, iscritta al n. 437 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'Ambito territoriale di caccia

Ancona 2 nonché l'atto di intervento della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto che il giudice di pace di Jesi, con ordinanza emessa il

14 aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio

ambientale e disciplina dell'attività venatoria), "in quanto non

tiene conto delle percentuali stabilite dalla legge 11 febbraio 1992,

n. 157", ai fini della composizione dei comitati di gestione degli

Ambiti territoriali di caccia;

che il giudizio principale ha ad oggetto la condanna di un

Ambito territoriale di caccia al risarcimento dei danni subiti da

un'associazione venatoria esclusa, in base alla relativa disciplina

statutaria, peraltro del tutto conforme sul punto alla norma

regionale impugnata, dalla rappresentanza all'interno del rispettivo

comitato di gestione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,

nella parte in cui quantifica in undici il numero dei membri

dell'organo direttivo, non rispetterebbe il criterio inderogabile di

composizione stabilito dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del

1992, che impone la presenza paritaria dei rappresentanti delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e

delle associazioni venatorie in misura corrispondente al sessanta per

cento dei componenti l'organo, e non assicurerebbe quindi la

rappresentanza di associazioni venatorie riconosciute a livello

nazionale che, come l'attrice, risultano presenti sul territorio;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuta la

Regione Marche, sostenendo preliminarmente l'irrilevanza della

questione in quanto il relativo "sindacato di costituzionalità (...)

è del tutto ininfluente ai fini della soluzione della lite

pendente", ed osservando nel merito che la norma impugnata riconosce

alle organizzazioni agricole e venatorie una rappresentanza

paritetica e nel complesso maggioritaria all'interno del comitato di

gestione e prevede un meccanismo di designazione dei componenti tale

da soddisfare i criteri di rappresentatività e radicamento nel

territorio previsti dalla legge n. 157 del 1992;

che si è inoltre costituito l'Ambito territoriale di caccia

Ancona 2, sostenendo anch'esso l'irrilevanza della questione, ed

affermando nel merito che la legge n. 157 del 1992 si limita a

fornire indicazioni in ordine alla proporzione delle diverse

componenti in seno agli organi direttivi degli Ambiti territoriali,

senza specificare il numero complessivo dei componenti né quello dei

rappresentanti di ciascuna organizzazione, la cui determinazione è

demandata al legislatore regionale, in base alla considerazione del

contesto in cui esso si trova ad operare;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, le parti

costituite hanno depositato memorie, nelle quali ribadiscono le

proprie difese.

Considerato che la norma impugnata viene censurata, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto non

rispetterebbe i criteri stabiliti dall'art. 14, comma 10, della legge

n. 157 del 1992, il quale prevede che negli organi direttivi degli

Ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza

paritaria, in misura pari complessivamente al sessanta per cento dei

componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a

livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali

riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;

che va preliminarmente disattesa la proposta eccezione

d'irrilevanza della questione, essendo il giudice rimettente tenuto,

nell'iter logico di accertamento del fondamento della pretesa

risarcitoria, a fare applicazione della norma impugnata ai fini della

necessaria valutazione della condotta dell'Ambito territoriale di

cacciaconvenuto;

che in particolare la legge n. 157 del 1992 tende ad inserire

l'esercizio dell'attività venatoria in un regime di programmazione

incentrato sull'elaborazione di piani faunistico-venatori e volto ad

attuare un bilanciamento di interessi nell'ambito del quale le

esigenze dei cacciatori trovano considerazione accanto a quelle di

protezione della fauna selvatica ed a quelle produttive degli

agricoltori (cfr. sentenze n. 169 del 1999, n. 448 del 1997, n. 35

del 1995);

che, in funzione del contemperamento di tali esigenze, è

prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali di caccia,

ripartizioni del territorio provinciale rette da organi attraverso i

quali si realizza la partecipazione della comunità, insediata in

quel territorio, al monitoraggio delle risorse faunistiche ed

ambientali ed all'attuazione del regime di caccia programmata (cfr.

sentenza n. 4 del 2000);

che in questo quadro la norma regionale impugnata appare

rispettosa, sotto il profilo qualitativo, del principio inderogabile

di rappresentatività introdotto dall'art. 14, comma 10, della legge

n. 157 del 1992, in quanto prevede che i comitati di gestione degli

Ambiti territoriali di caccia sono composti da rappresentanti degli

enti locali, delle organizzazioni protezionistiche, delle

organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni

venatorie, assegnando a queste ultime due categorie tre componenti

per ciascuna;

che anche sotto il profilo quantitativo è rispettato il

predetto principio di rappresentatività, poiché la norma regionale

censurata assicura comunque, in modo paritetico, ai rappresentanti

delle organizzazioni agricole e venatorie la maggioranza all'interno

del comitato di gestione, in conformità appunto al medesimo art. 14,

che fissa a tal fine la misura del sessanta per cento dei componenti,

senza peraltro esigere la presenza di un rappresentante per ciascuna

associazione operante in forma organizzata sul territorio;

che va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione

Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna

selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina

dell'attività venatoria), sollevata dal giudice di pace di Jesi, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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