Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con

ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova

Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14

gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La

Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio

del Registro di Sarzana è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al

trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa

dichiarazione, per contrasto con l'art.76 della Costituzione (in

relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha

dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando

peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da

parte del legislatore;

che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare

quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76

della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9

ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di

secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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