Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge

18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice

brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), "in

combinato disposto" con l'art. 73 della legge 31 luglio 1954, n. 599

(Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1998

dal tribunale amministrativo regionale della Campania, iscritta al

n. 835 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 giugno 1998, pervenuta a

questa Corte il 18 dicembre 2000, il tribunale amministrativo

regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,

dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato

giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei

carabinieri), "in combinato disposto" con l'art. 73 della legge

31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica);

che il remittente premette che il ricorrente nel giudizio a

quo, impugnando i provvedimenti con cui era stato sottoposto a

procedimento disciplinare e colpito dalla sanzione di perdita del

grado per rimozione, aveva lamentato fra l'altro che gli fosse stata

preclusa la possibilità di farsi difendere, nel procedimento

disciplinare medesimo, da un militare non appartenente al medesimo

corpo, e aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma

che prevede la obbligatorietà della difesa ad opera di un ufficiale

appartenente al medesimo corpo;

che il giudice a quo ricorda la sentenza di questa Corte

n. 37 del 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio

1978, n. 382, nella parte in cui non prevedeva per il militare

sottoposto a procedimento disciplinare la facoltà di indicare come

difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente

all'ente nel quale egli presta servizio;

che, sempre secondo il remittente, analoga limitazione al

diritto di difesa sarebbe prevista in base all'art. 41 della legge

n. 1168 del 1961 e all'art. 74 (recte: 73) della legge n. 599 del

1954, e sarebbe tuttora in vigore, nonostante la citata pronuncia di

questa Corte, in ragione della specialità del rapporto di servizio

dei sottufficiali nonché dei vice brigadieri e dei militari di

truppa dell'Arma dei carabinieri, di cui alle leggi da ultimo citate;

che, tuttavia, tali norme sarebbero di dubbia compatibilità

con l'art. 97 della Costituzione, il quale esigerebbe regole

procedurali sull'attività amministrativa dirette ad assicurare una

esatta valutazione degli interessi coinvolti nella decisione: la

limitata possibilità di scelta del difensore da parte

dell'incolpato, in forza della quale il difensore sarebbe in ogni

caso in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al comandante

di corpo, che è l'autorità chiamata a decidere sull'infrazione,

sarebbe irragionevole e incongruente rispetto ai principi di

imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, e alla finalità

di assicurare una adeguata e indipendente difesa al militare, atteso

che il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione

gerarchica potrebbe essere tale, in alcuni casi, da non garantire

l'espletamento del mandato difensivo in modo adeguatamente imparziale

e indipendente da pressioni esterne;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiaratainfondata;

che, secondo l'interveniente, le conclusioni enunciate nella

sentenza n. 37 del 1992 di questa Corte discenderebbero dalla

premessa di una circoscritta definizione dell'"ente" cui essa si

riferisce, termine con il quale si identificherebbe una unità

organizzativa sottoposta alla direzione di un comandante nei cui

rispetti il militare prescelto come difensore è in ogni caso in

posizione di subordinazione gerarchica, mentre nella prospettazione

odierna del giudice a quo ci si riferirebbe genericamente al "corpo"

militare, senza specificare il significato del termine, che peraltro

non compare nelle disposizioni impugnate, sembrando così volersi

riferire all'intera struttura di appartenenza del militare incolpato,

ipotesi questa che sarebbe già stata valutata conforme all'art. 97

della Costituzione: ma in tal modo, ipotizzando una facoltà di

scelta del difensore al di fuori di tale struttura, il giudizio

disciplinare perderebbe i connotati degli interna corporis, e

vedrebbe assicurate per il difensore maggiori cautele di quante ne

siano previste per lo stesso giudice disciplinare; se invece il

giudice a quo intendesse lamentare che la scelta del difensore debba

avvenire all'interno della singola unità organizzativa, la questione

si risolverebbe attraverso la corretta interpretazione della norma

impugnata.

Considerato che le due disposizioni impugnate si riferiscono,

rispettivamente, ai sottufficiali di tutte le armi (art. 73 della

legge n. 599 del 1954) e ai vice brigadieri e militari di truppa

dell'Arma dei carabinieri (art. 41 della legge n. 1168 del 1961);

che, trattandosi nella specie di un giudizio disciplinare nei

confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo,

dell'Arma dei carabinieri, non risulta in alcun modo applicabile

l'art. 41 della legge n. 1168 del 1961, né alcun "combinato

disposto" tra tale norma e l'altra norma impugnata: onde la questione

va circoscritta all'art. 73, secondo comma, della legge n. 599 del

1954, risultando invece manifestamente inammissibile con riguardo

all'altra disposizione denunciata;

che, quanto all'art. 73, secondo comma, della legge n. 599

del 1954 - premesso che deve consentirsi sulla sua attuale vigenza e

sulla sua estraneità all'ambito della pronuncia di cui alla

richiamata sentenza di questa Corte n. 37 del 1992, che si riferiva a

disposizione concernente il procedimento per l'irrogazione di

sanzioni disciplinari di corpo, mentre la disposizione oggi

denunciata riguarda il procedimento per l'irrogazione di sanzioni

disciplinari di stato - esso si limita a stabilire che "il difensore

deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello

rivestito dal presidente della commissione di disciplina, e non deve

trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70" (che

stabilisce a sua volta i casi di incompatibilità per i componenti

della commissione di disciplina, in ragione del rapporto di

dipendenza gerarchica dell'incolpato, o delle attività svolte in

rapporto a procedimenti attinenti allo stesso fatto, o dei rapporti

di parentela o affinità fra di loro, o della qualità di offeso o di

danneggiato o di parente o affine di essi o del giudicando, o degli

speciali uffici ricoperti, o infine della sottoposizione a

procedimento penale o disciplinare);

che dal tenore e dalla ratio della disposizione impugnata non

si ricava affatto la limitazione lamentata dal remittente, secondo

cui il difensore dovrebbe essere scelto fra gli ufficiali in servizio

appartenenti al medesimo "corpo" cui appartiene l'incolpato, cioè ad

una unità organizzativa "sottoposta alla direzione di un comandante

nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni

caso, in posizione di subordinazione gerarchica" (sentenza n. 37 del

1992); né tale limitazione è ricavabile da altre disposizioni, in

particolare dall'art. 41, secondo comma, della legge n. 1168 del

1961, pure denunciato, la cui analoga formulazione ("Il militare può

farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato

dal presidente della commissione di disciplina, che sia di grado

inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna

delle condizioni di cui all'art. 40") non dà, a sua volta, alcun

fondamento alla limitazione in questione;

che pertanto la questione, a questo riguardo, si palesa

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 della legge 18 ottobre 1961,

n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei

militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 31 luglio 1954,

n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica), sollevata, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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