Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1974

Altra decisione · depositata il 27/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d. 8 luglio 1937,

n. 1516 (Costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative

per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); e

dell'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti

tributari), convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, promosso con

ordinanza emessa il 28 giugno 1972 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Ciarlone Tullio ed altra e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il tribunale di Napoli ha

sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli

artt. 104, 106, 107 e 113 della Costituzione: a) delle norme di cui al

r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e il funzionamento

delle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette

sugli affari, nella parte in cui regolano la composizione e il

funzionamento delle Commissioni tributarie; b) dell'art. 29 del r.d. 7

agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari,

convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, nella parte in cui

limita la tutela giurisdizionale contro le decisioni delle Commissioni

provinciali nelle controversie sulla determinazione del valore dei beni

assoggettabili ad imposta sui trasferimenti di ricchezza "al grave ed

evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo nella

determinazione del valore".

Considerato che nella questione di legittimità costituzionale

delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle

Commissioni tributarie, il tribunale di Napoli ha genericamente

impugnato il r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, senza indicarne alcuna

disposizione e senza esprimere in alcun modo il giudizio di rilevanza

della questione nel processo dinanzi ad esso pendente;

che non essendo sufficientemente formulato e delimitato l'ambito

della questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame di

questa Corte, è necessario restituire gli atti al giudice a quo per

una più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al tribunale di Napoli degli atti relativi

all'ordinanza emessa il 28 giugno 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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