Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevato, con ricorso depositato il 20 marzo

1998, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, iscritto al n. 92

del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del pretore di

Roma, sezione quinta civile;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ricorso in data 16 marzo 1998 il deputato Vittorio

Sgarbi espone che, a seguito di una sentenza di condanna per il

delitto di diffamazione pronunciata dal pretore di Palmi il 6 marzo

1995, con la quale era stato disposto anche il pagamento di una

provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile,

questa aveva iniziato nei suoi confronti una procedura esecutiva

avanti al pretore di Roma;

che il ricorrente lamenta che, malgrado nelle more del

procedimento la Camera dei deputati avesse affermato, con

deliberazione in data 22 ottobre 1997, l'insindacabilità delle

opinioni da lui espresse, il giudice dell'esecuzione della Pretura di

Roma, pur prendendo atto della decisione del Parlamento, con

provvedimento del 21 gennaio 1998 aveva rifiutato non solo di

dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ma anche di

disporne la sospensione;

che il ricorrente chiede pertanto: che la Corte costituzionale

voglia "dichiarare l'esistenza... di un conflitto tra i poteri dello

Stato, avviando la procedura necessaria a dirimere tale conflitto";

che, in attesa della decisione, il Presidente della Corte

costituzionale sospenda qualsiasi procedura esecutiva avviata nei

suoi confronti "in relazione alle opinioni... oggetto della

deliberazione d'insindacabilità"; che comunque la Corte voglia

dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per inesistenza del

titolo;

che, successivamente alla presentazione del presente ricorso, la

Corte di cassazione con sentenza in data 6 maggio 1998 ha annullato

senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria

del 28 marzo 1996, confermativa della sentenza del pretore di Palmi

del 6 marzo 1995, per "l'improcedibilità dell'azione penale avendo

il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari".

Considerato che l'attribuzione che può essere difesa mediante lo

strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta

alla Camera di dichiarare che le opinioni espresse da un proprio

componente rientrano nella sfera dell'insindacabilità a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 265

del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988);

che quindi l'organo costituzionale legittimato a sollevare il

conflitto con l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di

appartenenza, e non anche il singolo parlamentare (v. ordinanza n.

177 del 1998);

che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia

intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera a norma

dell'art. 68, primo comma, Cost., non rimane priva di tutela anche

ove l'autorità giudiziaria continui a procedere;

che il membro del Parlamento può infatti ricorrere ai rimedi

endoprocessuali previsti dall'ordinamento per ottenere che - salva la

facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta

conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265

del 1997) - lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie

prendano atto della deliberazione parlamentare di insindacabilità e

ne traggano le relative conseguenze; il che è proprio quanto si è

verificato nella vicenda in esame, avendo la Corte di cassazione, in

accoglimento del ricorso presentato dal deputato Sgarbi, dichiarato

l'improcedibilità dell'azione penale per avere il ricorrente agito

nell'esercizio delle funzioni parlamentari e annullato senza rinvio

la sentenza che costituiva il titolo dell'azione esecutiva promossa

contro il ricorrente;

che il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato Vittorio

Sgarbi va pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di

legittimazione attiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal

deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di

Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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