Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge

17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni

promossi con due ordinanze emesse il 13 ottobre e 15 dicembre 1983 dal

pretore di Licata nei procedimenti penali a carico di Ferro Angelo ed

altri e Consagra Carmelo iscritte ai nn. 1014 e 1118 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 34 bis e 47 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse

rispettivamente in data 13 ottobre (n. 1014 del reg. ord. 1984) e 15

dicembre 1983 (n. 1118 del reg. ord. 1984) il pretore di Licata

sollevava questioni incidentali di legittimità costituzionale

dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive

modificazioni" in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma e fondati su

identica motivazione, possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non

determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il

termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di

interpretazioni divergenti;

che, per contro, questa Corte, con specifico riguardo al termine

"lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un

onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (ordinanze nn.

5 del 1984 e 75 del 1985);

che nelle ordinanze, peraltro antecedenti alle surricordate

pronunce, non sono contenuti elementi nuovi o diversi, tali da indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,

n. 1150 e "sue successive modificazioni", sollevata, con riferimento

all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Licata con le ordinanze

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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