Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1997

Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 15d.lgs. 470/1993
  • art. 17d.lgs. 470/1993
  • art. 18d.lgs. 470/1993
  • art. 19d.lgs. 470/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 10 settembre 1994, depositato in cancelleria

il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28

giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento per il recepimento delle

norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale

relativo al triennio 1994-1996 per il personale della provincia di

Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni

delle province di Bolzano" ed iscritto al n. 34 del registro

conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore

Massimo Vari;

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in

relazione al decreto del presidente della Giunta provinciale 28

giugno 1994, n. 23 (Regolamento per il recepimento delle norme

risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale

relativo al triennio 1994-1996 per il personale della provincia di

Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni

della Provincia di Bolzano), reputato invasivo delle competenze dello

Stato, in quanto contrastante con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del

decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

che si è costituita in giudizio la provincia autonoma di

Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o,

comunque, respinto;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato

il 24 giugno 1997, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo

venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;

che, con atto depositato il 26 giugno 1997, la provincia autonoma

di Bolzano ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,

corredata dall'accettazione delle parti interessate, estingue il

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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