Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.

21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Pretore di Trento nel

procedimento penale a carico di Longhi Carlo, iscritta al n. 100 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Massa nel

procedimento penale a carico di Bonati Giulio, iscritta al n. 104 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1961 dal Pretore di Moncalvo nel

procedimento penale a carico di Castignone Renato, iscritta al n. 114

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della

legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno

1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze

indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini

del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,

hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si

pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961 della

quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15

luglio 1961);

che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il

medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la

Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, tale decisione va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori

di Moncalvo e Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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