Ordinanza n. 28/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Pretore di Trento nel
procedimento penale a carico di Longhi Carlo, iscritta al n. 100 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Massa nel
procedimento penale a carico di Bonati Giulio, iscritta al n. 104 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
3) ordinanza emessa il 12 maggio 1961 dal Pretore di Moncalvo nel
procedimento penale a carico di Castignone Renato, iscritta al n. 114
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.
Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della
legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno
1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze
indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini
del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,
hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si
pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961 della
quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15
luglio 1961);
che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il
medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la
Corte a modificare la propria decisione;
che, pertanto, tale decisione va confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori
di Moncalvo e Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte