Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1997

Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della

provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento

dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento); 30

marzo 1989, n. 1 (Normegenerali in materia di assetto della

disciplina del rapporto di impiego del personale della provincia); 23

febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della

struttura provinciale; modifiche alla legge provinciale 29 aprile

1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del

personale della provincia autonoma di Trento"); e 24 gennaio 1992, n.

5 (Norme di recepimento dell'accordo sindacale in data 27 ottobre

1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per

il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile

1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della

scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco), promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 agosto

1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 59

del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia autonoma di

Trento;

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi

dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione

dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il

rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e

provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), varie disposizioni legislative della provincia

autonoma di Trento, in quanto non adeguate ai nuovi principi in

materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in

particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai

dd.lgs. 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;

che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 29

aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale

della provincia autonoma di Trento), la legge provinciale 30 marzo

1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del

rapporto di impiego del personale della Provincia), la legge

provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul

funzionamento della struttura provinciale; modifiche alla legge

provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei

servizi e del personale della provincia autonoma di Trento") e la

legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme di recepimento

dell'accordo sindacale in data 27 ottobre 1990 concernente il

personale della provincia autonoma di Trento per il triennio

1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed

altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia

e dei vigili del fuoco), nel loro complesso, nonché avverso singole

disposizioni contenute nelle medesime leggi provinciali;

che si è costituita in giudizio la provincia autonoma di Trento,

deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che, in data 24 giugno 1997, l'Avvocatura generale dello Stato ha

depositato un atto di rinuncia al ricorso, essendo venuto meno

l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto la provincia

autonoma di Trento, con legge 15 aprile 1997, n. 7, ha adeguato la

propria normativa;

che la provincia autonoma di Trento, con atto depositato il 1

luglio 1997, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa

accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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