Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dalla Commissione

tributaria regionale di Firenze, sul ricorso proposto da Pierotti

Walter contro l'Ufficio del registro di Pisa, iscritta al n. 107 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 30 novembre 1998, emessa nel

corso del giudizio promosso da Pierotti Walter contro l'Ufficio del

registro di Pisa, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), nella parte in cui sanziona nella stessa misura

l'omissione e il ritardo della presentazione della dichiarazione

INVIM, denunciandone il contrasto con l'art. 76 della Costituzione,

con riferimento anche all'art. 10, secondo comma, numero 11, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria);

che il rimettente rammenta preliminarmente che, in ordine a

tale questione, già da lui sollevata con ordinanza del 6 giugno 1997

(iscritta al R.O. n. 669 del 1997), questa Corte ha disposto, a suo

tempo, la restituzione degli atti al giudice a quo perché vagliasse

"l'incidenza dello ius superveniens, correlato al sopravvenuto

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di sanzioni

amministrative, con effetto anche sui procedimenti in corso ex

art. 25 dello stesso decreto" (ordinanza n. 189 del 1998);

che il rimettente medesimo motivatamente esclude che le

disposizioni transitorie di cui al menzionato art. 25 del decreto

legislativo n. 472 del 1997 esplichino alcuna incidenza sulla

fattispecie al suo esame, osservando, anzitutto, che il ricorrente

nel giudizio principale "se, da un lato, non si è avvalso della

definizione agevolata di cui al citato art. 25, ultimo comma,

dall'altro, ex actis (v. sentenza appellata), appare essere incorso

in un'ipotesi di condotta colposamente imputabile, non importa se a

titolo lieve", e rilevando, altresì, che la sopravvenuta disciplina,

in materia di sanzioni amministrative-tributarie, non elide la

diversità ontologica tra le fattispecie omissive e quelle da mero

ritardo;

che, sulla base di tale premessa, il giudice a quo nel

ritenere che debba rimanere "ferma" la precedente ordinanza di

rimessione 6 giugno 1997, ha disposto nuovamente l'invio degli atti a

questa Corte "per la statuizione di giustizia in ordine alla

sollevata eccezione di costituzionalità", lamentando, in

particolare, la mancata assimilazione, in sede legislativa, della

dichiarazione tardiva, precedente all'avviso di liquidazione, alla

dichiarazione tempestivamente presentata, in materia di INVIM;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir dichiarare infondata la sollevata questione di

costituzionalità.

Considerato preliminarmente, che il giudice a quo ha integrato le

motivazioni della precedente ordinanza di rimessione, argomentando

plausibilmente sulla persistente necessità di fare applicazione nel

giudizio principale della disposizione già denunciata, sicché la

questione di legittimità costituzionale è, sotto il profilo della

rilevanza, ammissibile;

che la questione stessa, così come sollevata dal rimettente,

in continuità con la precedente ordinanza, si risolve nel riproporre

un problema già più volte esaminato e definito da questa Corte in

senso negativo rispetto ai dubbi prospettati dai giudici a quibus in

riferimento sia all'art. 3, che all'art. 76 della Costituzione, e

cioè quello della graduazione delle sanzioni in relazione alle

ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM;

che, in particolare, il rimettente, pur mostrando di ben

conoscere detta giurisprudenza, ritiene di riproporre la questione

sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in

relazione ai criteri dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della

legge n. 825 del 1971, sollecitando, in particolare, una pronunzia

caducatoria della norma che sanziona la denuncia tardiva, all'uopo

prospettando una possibile equiparazione fra quest'ultima e la

denuncia tempestiva;

che non è dato comprendere come l'ipotizzata pronunzia,

volta ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse,

come la Corte non ha mancato già di rilevare (in tal senso vedi

proprio la sentenza n. 84 del 1989 citata dal giudice a quo), possa

risultare atta a realizzare un adeguamento della disposizione ai

criteri della legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece,

quell'obiettivo primario di rapidità nell'espletamento di quegli

obblighi, cui sono connessi il potere di accertamento dell'ufficio

tributario e, in definitiva, la più solerte riscossione delle

imposte, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato;

obiettivo proprio in ragione del quale questa Corte (vedi, in

particolare, ordinanza n. 418 del 1987) ha già reputato rispettata,

da parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella

legge delega circa "la migliore commisurazione delle sanzioni

all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni";

che, pertanto, la questione è da ritenere manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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