Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11

e 12, della legge 8 luglio 1975, n. 306 ("Incentivazione del

l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e

norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla

produzione"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto sul

ricorso proposto da Toffoli Gaetano ed altri contro Regione Veneto ed

altri, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 178 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per la Sardegna

sui ricorsi riuniti proposti da I.C. Manca S.p.a. ed altri contro

Commissione regionale di cui all'art. 11 legge 8 luglio 1975, n. 306

ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Interlatte ed altre

società e della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - I Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della

Sardegna sollevano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in

riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12, della legge

8 luglio 1975, n. 306 ("Incentivazione del l'associazionismo dei

produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la

determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione");

2. - i giudici rimettenti deducono che la normativa censurata,

introducendo una particolare procedura per la determinazione del prezzo

di vendita del latte alla produzione, si porrebbe in contrasto con il

regolamento della CEE n. 804 del 1968 (relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari), le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze

interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la

determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte

di uno Stato membro: con conseguente violazione degli artt. 10, primo

comma, e 11 Cost.;

3. - nel giudizio introdotto con l'ordinanza del TAR del Veneto si

sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a quo -

chiedendo che la Corte dichiari la disapplicabilità da parte del

giudice ordinario delle norme censurate per contrasto con il

regolamento CEE n. 804/1968 e in subordine l'illegittimità

costituzionale delle stesse norme - e la resistente Regione Veneto,

che conclude per l'inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - con le sentenze n. 170 del 1984 e 113 del 1985, seguite da

altre analoghe pronunce, la Corte ha statuito che la normativa

comunitaria entra, e permane in vigore, nel nostro territorio, senza

che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato,

tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata

applicabilità; e questo principio vale sia per la disciplina prodotta

dagli organi della CEE mediante regolamento, sia per le statuizioni

risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;

3. - sulla base di detti principi, la Corte ha infatti dichiarato

inammissibili le questioni allora prospettate, anche in riferimento a

parametri diversi dall'art. 11 Cost. (cfr. citata sent. n. 113/85);

4. - identica conclusione si impone pertanto anche nei presenti

giudizi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975,

n. 306, in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., sollevata dai

Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della Sardegna con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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