Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/2001

Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli

ed altri, promosso dal tribunale di Roma, IV sezione penale, con

ricorso depositato il 27 gennaio 2001 ed iscritto al n. 178 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con "ordinanza-ricorso" datata 9 gennaio 2000

(recte, 2001), depositata nella cancelleria della Corte il 27 gennaio

2001, il tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione

monocratica, investito di un procedimento penale con l'imputazione di

diffamazione a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del

Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale

l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater

n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il

procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del tribunale, la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali mancherebbe

il necessario nesso con la funzione parlamentare e, conseguentemente,

il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il

potere ad esso spettante, cosicché l'erronea valutazione in ordine

alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,

valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia

di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e

sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il tribunale

di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in

quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena

indipendenza garantita dalla Costituzione;

che il Senato della Repubblica è del pari legittimato ad

essere parte del conflitto, in quanto è competente a dichiarare in

modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine

all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, poiché il tribunale di Roma denuncia che la propria sfera

di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata

illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato

della Repubblica;

che, inoltre, dall'atto si ricavano "le ragioni di conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della

Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Roma, IV sezione penale,

ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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