Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi:

a) con sei ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati

il 18 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 24 dello stesso mese

ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 1972;

b) con sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano,

notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello

stesso mese ed iscritti ai nn. 20, 21, 24, 27, 28, 30 e 31 del registro

ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con sei ricorsi notificati il 18 febbraio 1972, la

Provincia di Trento ha impugnato, rispettivamente, gli articoli:

12 e 22 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 5, 8, 10, 11, 17 a 21, 23 a 26, 29 a 32, 34 a 37, 43, 47 a 53 e

62 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12 e 14 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia

di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di credito

e risparmio);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, nn, 3, 4 e 5;-2 a 6, 8, 10 e 1-1 del d.P,R. 26 gennaio 1959, n.

28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige in materia di case popolari);

- che, con sette altri analoghi ricorsi notificati il 19 febbraio

1972, la Provincia di Bolzano ha impugnato gli articoli: 1 e 2 del

d.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino- Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12, 14 e 15 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme

di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, 2 a 6, 8, 10 e 11 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia

di case popolari);

4, 5, 6, 8 e 13 del d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia

di uso della lingua tedesca);

1, primo e quarto comma, del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 (Norme

di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia di uso della lingua tedesca);

2 del d.P.R. 23 maggio 1960, n. 671 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso del

tedesco nei pubblici concorsi);

- che tutte le disposizioni denunciate costituiscono norme di

attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

(approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e che, in ogni caso, se

ne deduce il contrasto con norme della sopravvenuta legge

costituzionale IO novembre 1971, n. 1, modificativa dello Statuto

stesso.

Considerato che, con sentenza n. 34 del 1974, la Corte, esaminando

ricorsi analogamente strutturati, ha escluso che le questioni di quel

più sopra riportate si pongano in termini di legittimità

costituzionale, poiché "è proprio, infatti, della natura e funzione

strumentale delle norme di attuazione che esse siano destinate a

spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni

statutarie che esse interpretano od integrano", dimodoché "con la

caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei

limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere efficacia in

dipendenza della loro intrinseca natura";

che, pertanto, le promosse questioni sono manifestamente

Inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale delle norme di attuazione dello statuto speciale per la

Regione Trentino-Alto Adige, promosse dalla Provincia di Trento e dalla

Provincia di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe,

rispettivamente notificati il 18 e il 19 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari