Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/2002

Altra decisione · depositata il 15/02/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

24 ottobre 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del ten. Donato Olive,

promosso dal Tribunale di Taranto, sez. II penale, con ricorso

depositato il 12 aprile 2001 ed iscritto al n. 188 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto pervenuto a questa Corte in originale il

9 novembre 2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in

composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione

in data 24 ottobre 2000 con la quale detta Camera ha approvato la

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, di

dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale

instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato

Giancarlo Cito - imputato del delitto di diffamazione per avere, con

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico

comizio e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la

reputazione di Donato Olive, tenente della Guardia di finanza in

forza al Nucleo di polizia tributaria di Taranto - concernono

opinioni espresse dal deputato Cito nell'esercizio delle sue

funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che dall'anzidetta

deliberazione della Camera dei deputati consegue un effetto

inibitorio della prosecuzione del giudizio, potendo il giudicante

solo sollevare conflitto di attribuzione, sollecitando a questa Corte

un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito

alla Camera dei deputati, al fine di verificare se sussistano

effettivamente i presupposti richiesti dall'art. 68 della

Costituzione, e cioè la riferibilità alle funzioni parlamentari

della condotta contestata all'imputato;

che, secondo il ricorrente, nella condotta contestata

all'on. Cito come diffamatoria non sembrerebbe esservi alcun

collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, "quanto

meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioè quella

relativa al preteso illegittimo arresto del capitano dei vigili

urbani del comune di Taranto", non essendo riscontrabile alcuna

connessione con atti tipici della funzione parlamentare, né

apparendo possibile individuare nel comportamento del deputato un

intento divulgativo di una scelta o di un'attività

politico-parlamentare;

che nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un

preteso contenuto politico, poiché le affermazioni contestate

sembrerebbero trascendere su un piano di mero dileggio e di insulto

personale nei confronti del pubblico ufficiale;

che il ricorrente rileva altresì la carenza di motivazione

della delibera della Camera, sotto il profilo della possibilità o

meno di comprensione delle ragioni che hanno indotto ad adottarla,

nulla dicendosi in essa circa il motivo che avrebbe potuto

giustificare le accuse al tenente Olive di cui alla seconda parte

della contestazione;

che, in definitiva, il Tribunale ricorrente ritiene che la

propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli

articoli 101 e seguenti della Costituzione, sarebbe stata

illegittimamente menomata dalla decisione impugnata; onde chiede

affermarsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la

insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito,

secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esiste "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche circa l'ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

conflitto circa la riconducibilità di dichiarazioni rese da un

deputato alla previsione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, fra il Tribunale, chiamato a giudicare della eventuale

responsabilità del deputato medesimo in relazione a dette

dichiarazioni, e la Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che

esse costituiscano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio

delle sue funzioni di parlamentare, verte su attribuzioni

costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si

assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati, ed

insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la

volontà del potere cui appartengono: onde il presente conflitto deve

ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei

confronti della Camera dei deputati, con l'atto in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Taranto, il

ricorso, unitamente alla presente ordinanza, sia notificato alla

Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere

successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica,

presso la cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni

dall'ultima notifica, di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari