Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1957

Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

citata

  • art. 2legge 358/1951
  • art. 5legge 358/1951

Epigrafe

ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L. 17 dicembre

1955, n. 1227, e della legge 10 febbraio 1956, n. 36, promosso con

l'ordinanza 28 giugno 1956 del Pretore di Cesena emessa nel

procedimento civile tra Celestini Sidonia ved. Cesi e Resta Virgilio,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8

settembre 1956 ed iscritta al n. 259 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.

Ritenuto in fatto:

La questione che forma oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale è stata proposta, su istanza di parte, dal Pretore di

Cesena con ordinanza 28 giugno 1956, pronunziata in una causa civile

per convalida di licenza per finita locazione.

Con atto notificato il 22 aprile 1956 la signora Sidonia Celestini

ved. Cesi intimava al signor Virgilio Testa licenza per finita

locazione di un fabbricato in Cesenatico, adibito a pensione,

affermando cessata ogni proroga del contratto con il 30 aprile 1956.

Ottenuta la ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del

convenuto, l'attrice sollevava questione di legittimità costituzionale

del D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, che aveva protratto al 30 aprile

1956 la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo,

pensione e locanda, perché convertito in legge oltre il termine di 60

giorni dalla sua pubblicazione. Essa sosteneva che, di conseguenza, la

proroga delle locazioni del genere doveva ritenersi cessata dalla data

del 31 dicembre 1955, ai sensi delle leggi anteriori. Né poteva

ritenersi idoneo a prorogare un termine già scaduto un altro più

recente D.L. 24 aprile 1956, n. 292 (successivo all'atto di intimazione

della licenza, e convertito nella legge 23 giugno 1956, n. 593), con il

quale la proroga delle locazioni in parola veniva protratta fino alla

data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia, e

comunque non oltre il 31 ottobre 1956 (ora 31 dicembre 1956).

Nella ordinanza di sospensione del giudizio in corso e di

rimessione alla Corte costituzionale, il Pretore ha affermato la

rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia e

considerato che essa non poteva ritenersi manifestamente infondata,

poiché "a prescindere da ogni altra più penetrante considerazione,

riservata al sovrano apprezzamento della Corte costituzionale, si può

rilevare prima facie esser vero che la legge 10 febbraio 1956, n. 36,

(cioè, la legge di conversione del D.L. 17 dicembre 1955) fu

pubblicata nella Gazzetta Utficiale il 18 febbraio 1956 e cioè 63

giorni dopo la pubblicazione del D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, che si

intendeva convertire in legge".

Davanti alla Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

depositando le proprie deduzioni il 27 luglio 1956 ed una memoria il 15

novembre 1956 e illustrando i propri argomenti nella discussione orale.

Considerato in diritto:

Che prima della deliberazione della decisione, e precisamente il 29

dicembre 1956, nel n. 326 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica è

stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, per disciplina

delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o

locanda, e del vincolo alberghiero. Tale legge, che era stata

preannunciata come quella che avrebbe regolato interamente la materia,

dispone fra l'altro nell'art. 2 che "I contratti di locazione degli

immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati

dall'art. 2 della legge 20 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente

prorogati sino al 31 dicembre 1962"; e il successivo art. 5 aggiunge

che "per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad

aver vigore le disposizioni vigenti".

Che, pertanto, la legge sopravvenuta, potendo essere considerata

idonea a sostituire le norme dei decreti legge precedenti, rende

necessaria una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al

giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Cesena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZAR1TI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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