Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di

commercializzazione dei funghi epigei spontanei), promosso con

ordinanza emessa il 14 agosto 1996 dal giudice conciliatore di Genova

nel procedimento civile vertente tra Remigio Griggi e U.S.L. XIV

Genova, iscritta al n. 1192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento della regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 agosto 1996 nel corso di

un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice

conciliatore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 23,

117 e 119 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Liguria 11

settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei

funghi epigei spontanei), che prevede il pagamento di una tariffa per

il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unità sanitaria

locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (lire

cinquecento per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta

di funghi freschi di peso non superiore a cinque chilogrammi);

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma sarebbe in

contrasto con gli artt. 23 e 119 della Costituzione, giacché si

tratterebbe di una prestazione imposta dalla regione per un'attività

di pubblica utilità, svolta in condizioni di supremazia rispetto ai

privati, prestazione che non troverebbe fondamento in una legge

statale;

che sarebbe violato anche il limite dei principi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), in quanto l'art.

15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce alla regione il

potere di disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei

funghi epigei e prevede che la vendita al dettaglio dei funghi

freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto

controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità

stabilite dal regolamento locale d'igiene, ma non imporrebbe il

pagamento in base a tariffa del servizio reso;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la regione

Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che la disposizione regionale denunciata, nello

stabilire la tariffa per il controllo, a tutela della salute

pubblica, dei funghi destinati alla vendita e per la relativa

certificazione, prevede il pagamento di un compenso per una

prestazione richiesta e resa al privato che intenda commercializzare

tale prodotto, restando gratuito e senza certificazione il controllo

dei funghi destinati al consumo diretto;

che è demandata alle regioni la determinazione delle tariffe per

le prestazioni rese a privati, o eseguite nell'interesse di privati,

da parte di laboratori e autorità sanitarie pubbliche, in

particolare in materia di vigilanza sulla produzione, commercio e

vendita delle sostanze alimentari (art. 13, secondo comma, numeri 6)

e 14), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27, primo comma,

lettera e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 69, primo comma,

lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

che dalla legislazione statale in materia sanitaria e di

commercio delle sostanze alimentari non è dato desumere, come

vorrebbe il giudice rimettente, un principio fondamentale di

gratuità delle prestazioni rese nell'interesse di privati, essendo

invece previsto il pagamento di un compenso, secondo apposite

tariffe, a carico del privato che quelle prestazioni richieda (art.

42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265);

che il regolamento concernente la disciplina della raccolta e

della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

(d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376) ne consente la vendita previa

certificazione secondo le modalità previste dalle autorità

regionali (art. 3);

che la disposizione regionale denunciata non è in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione, giacché non sussiste la supposta

violazione di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato;

che la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi

per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura

un tributo regionale e non può pertanto essere invocato l'art. 119

della Costituzione (sentenza n. 105 del 1995);

che, infine, non è violata la riserva di legge per l'imposizione

di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.), giacché il pagamento

per il controllo dei funghi destinati al commercio è richiesto in

base ad una legge regionale in una materia attribuita alla competenza

della regione (cfr., da ultimo, sentenza n. 180 del 1996);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Liguria 11

settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei

funghi epigei spontanei), sollevata, in riferimento agli artt. 23,

117 e 119 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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