Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina

dell'aucupio) promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal Tar

per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione

Italiana World Wildlife Fund Italia contro la Regione Friuli-Venezia

Giulia ed altri, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Italiana World

Wildlife Fund, dell'Associazione Friulana Migratoristi e della

Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avv.ti Alessio Petretti per l'Associazione Italiana World

Wildlife Fund, Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratori e

Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso dall'Associazione

italiana World Wildlife Fund Italia, per l'annullamento del decreto

del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,

recante il regolamento di esecuzione della legge di detta regione 1

giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), con ordinanza dell'8

novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 di tale legge, in riferimento all'art. 4 della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto

speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n.1);

che i giudici a quibus premettono che l'associazione ricorrente

ha chiesto l'annullamento del regolamento impugnato eccependo "una

serie articolata" di censure "di violazione di legge e di eccesso di

potere sotto vari profili" ed essi, con sentenza parziale (11 gennaio

1997), hanno "provveduto a rigettare, siccome infondati, tutti i

motivi di gravame proposti";

che, osserva il Tar, l'art. 3 della legge regionale n. 29 del

1993, emanata nell'esercizio della competenza di tipo esclusivo di

cui la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare nella materia della

caccia ex art. 4 dello statuto di autonomia, consente alle

amministrazioni provinciali di affidare la gestione in concessione

degli impianti per la cattura degli uccelli da utilizzare come

richiami vivi a soggetti abilitati all'esito della frequentazione di

corsi organizzati d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna

selvatica, ovvero che hanno esercitato la cattura degli uccelli per

almeno un biennio in virtù di autorizzazione rilasciata in base alle

previgenti leggi regionali;

E che, secondo i giudici amministrativi, la materia è

disciplinata, altresì, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la

quale, stabilendo che la fauna da essa contemplata è tutelata

"nell'interesse della comunità nazionale" (art. 1, comma 1), ed

imponendo alle regioni a statuto speciale l'obbligo di adeguare entro

un determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle

norme stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e

dei rispettivi statuti" (art. 36, comma 7), integra un limite alla

competenza del legislatore regionale anche di tipo esclusivo;

che, in particolare, siffatto interesse è tutelato dall'art. 4

(recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992, il quale

riserva la gestione degli impianti di cattura degli uccelli da

utilizzare come richiami vivi esclusivamente al personale dipendente

dalle amministrazioni provinciali, valutato idoneo dall'Istituto

nazionale per la fauna selvatica;

che, dunque, ad avviso del Tribunale, la norma denunziata,

disciplinando la concessione degli impianti per la cattura degli

uccelli da utilizzare a detto scopo in difformità dall'art. 4, comma

3, della legge n. 157 del 1992, vulnera il limite del "rispetto

degli interessi nazionali" stabilito dall'art. 4 dello statuto di

autonomia, in quanto la previsione della gestione pubblicistica degli

impianti, e secondo le specifiche modalità dettate dalla norma della

legge dello Stato, esprime un principio inderogabile al fine della

tutela della fauna selvatica, il quale vincola il legislatore

regionale;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti: il

Presidente della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata; l'Associazione Italiana World Wildlife Fund, la

quale ha concluso per l'accoglimento della questione, svolgendo

argomenti a conforto della propria tesi in una memoria (depositata

fuori termine); e infine l'Associazione Friulana Migratoristi,

resistente nel processo amministrativo, insistendo, anche in una

memoria depositata in prossimità dell'udienza, per

l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che vanno preliminarmente verificati i requisiti di

ammissibilità della questione e, in particolare, della rilevanza, la

cui carenza ha costituito oggetto dell'eccezione di inammissibilità

sollevata da una delle parti;

che, secondo i giudici a quibus, la questione di

costituzionalità è rilevante in quanto costituisce "l'unica parte

del thema decidenduim" non ancora definita con la citata sentenza

parziale, tanto che il suo accoglimento determinerebbe, "pressoché

inevitabilmente", l'annullamento delle norme regolamentari esecutive

della "norma legislativa presupposta";

che, inoltre, il Tar puntualizza che l'associazione ricorrente ha

eccepito, a conforto della domanda di annullamento, l'illegittimità

di tutte le disposizioni del regolamento per violazione della legge,

cui esso dà esecuzione, precisando che "diverse disposizioni di

detto atto normativo (artt. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13) dipendono, in

quanto ne sono l'attuazione o ne presuppongono l'esistenza, dalla

vigenza del sistema concessorio previsto dall'art. 3 della legge

regionale n. 29 del 1993";

che lo stesso Tribunale, avendo deciso con la suddetta sentenza

parziale dell'11 gennaio 1997 su "tutti i motivi di gravame

proposti", giudicandoli infondati, ha evidentemente stabilito la

conformità di tutte le disposizioni del regolamento di esecuzione

alla citata legge regionale n. 29 del 1993, facendo così

applicazione, in particolare, della norma dell'art. 3 della stessa

legge, da cui appunto le predette disposizioni "dipendono";

che, dunque, la questione è irrilevante per difetto di

pregiudizialità, in quanto i giudici, pronunziando nel corso dello

stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la

necessaria applicazione della disposizione censurata, si sono ormai

preclusi la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare

l'eccezione di legittimità costituzionale (sentenze n. 315 del 1992;

n. 166 del 1992; n. 242 del 1990; sicché essa va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio),

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art. 4 dello statuto

speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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