Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/2002

Altra decisione · depositata il 15/02/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5

e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8

(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione, legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della

Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario regionale

per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione

Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di

rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria

1998); 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio

1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica

di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione, legge finanziaria 1999), promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Bassano del

Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e

la USL n. 3 di Bassano del Grappa, iscritta al n. 26 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso contro l'Azienda

sanitaria USL n. 3 di Bassano del Grappa dai genitori di una degente

presso l'Istituto Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per

essere sottoposta a trattamenti di natura neuro-psichiatrica - il

Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 26

della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato, legge finanziaria 1984), questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della

Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di

rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria

1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996,

n. 5 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40,

comma 1, della legge della stessa Regione 3 febbraio 1998, n. 3

(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione, legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge della

Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di

rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria

1999);

che nel procedimento civile a quo le parti ricorrenti

chiedono che venga accertato l'obbligo della USL convenuta di

provvedere al pagamento delle spese di degenza presso il predetto

istituto, dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle

disposizioni impugnate dal Tribunale rimettente;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978

assicura, fra l'altro, all'art. 2, primo comma, n. 4, "la

riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e

psichica" e, all'art. 26, pone a carico del servizio sanitario

nazionale le "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e

sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o

sensoriali, dipendenti da qualunque causa"; dall'altro, che,

diversamente dalle prestazioni sanitarie, le prestazioni "di

carattere socio-assistenziale competono alle regioni e agli enti

locali" in base all'art. 30 della legge n. 730 del 1983, invocato

come parametro interposto (rimanendo a carico del servizio sanitario

nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con

quelle socio-assistenziali);

che il giudice a quo conclude che gli artt. 8, commi 4, 5 e

6, della legge della Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della

legge della Regione Veneto n. 5 del 1996; 40, comma 1, della legge

della Regione Veneto n. 3 del 1998; 55, comma 1, della legge della

Regione Veneto n. 7 del 1999, nella parte in cui prevedono un

concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di

ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di

rilievo sanitario, contrasterebbero con l'art. 117 della

Costituzione, per contrasto con i richiamati principi fondamentali

stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 1978 e 30

della legge n. 730 del 1983;

che nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che questa

Corte dichiari l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata

questione;

che, in via preliminare, l'Avvocatura eccepisce

l'inammissibilità della questione sollevata dal giudice del lavoro

di Bassano del Grappa, per inadeguatezza della motivazione e giacché

quest'ultimo, contraddittoriamente, ha da un lato limitato il petitum

nel giudizio principale al biennio 1997-98, dall'altro, ha impugnato

una serie di disposizioni "temporalmente non pertinenti", senza fra

l'altro tener conto di una serie di modifiche ed abrogazioni nel

frattempo intervenute;

che, nel merito, l'Avvocatura osserva che "non esiste alcun

"principio fondamentale che esoneri in toto i soggetti tenuti agli

alimenti a favore di persona inabile dall'obbligo civilistico di

sostenerne il relativo onere e che trasferisca in toto a carico della

collettività ogni spesa per il soddisfacimento dei bisogni e la

generica assistenza (diversa da quella sanitaria) dell'inabile", né

sarebbe possibile rinvenire un principio fondamentale "che consenta

ai familiari dell'inabile di trattenere a sé la pensione di

inabilità e l'indennità di accompagnamento erogate per fronteggiare

le esigenze di vita dell'inabile".

Considerato che il giudice a quo dubita - in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, in relazione ai principi

fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del

23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30

della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge

finanziaria 1984) - della legittimità costituzionale dell'art. 8,

commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993,

n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di

leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

della Regione, legge finanziaria 1993); dell'art. 27, comma 5, della

legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano

socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); dell'art. 40,

comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3

(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione, legge finanziaria 1998); nonché dell'art. 55, comma 1,

della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7

(Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione legge finanziaria 1999), nella parte in cui "prevedono un

concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di

ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di

rilievo sanitario";

che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", la quale ha sostituito l'intero testo dell'art. 117

della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni

costituzionali invocate come parametro, si impone la restituzione

degli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della

questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del

Grappa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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