Ordinanza n. 26/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1960 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima
parte, del Codice penale, promosso con ordinanza 7 luglio 1959 del
Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico
di Bono Sebastiano, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31
ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale relativo alla su
ricordata ordinanza è stata proposta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 670, prima parte, Cod. pen., in riferimento
all'art. 38, ultima parte, della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 10 novembre
1959, ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte