Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1960 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima

parte, del Codice penale, promosso con ordinanza 7 luglio 1959 del

Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico

di Bono Sebastiano, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31

ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale relativo alla su

ricordata ordinanza è stata proposta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 670, prima parte, Cod. pen., in riferimento

all'art. 38, ultima parte, della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 10 novembre

1959, ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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