Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1986

Altra decisione · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.P.R. 6/1972
  • art. 13d.P.R. 616/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 7 dicembre 1977 e riapprovata il 2 novembre 1978 dall'Assemblea

regionale della Liguria (avente per oggetto "Riassetto

dell'organizzazione periferica del turismo della Regione Liguria e

delega agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia

di turismo e industria alberghiera"), promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 novembre 1978,

depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 32 del

registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ricorso del 17 novembre 1978, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 128 e 81 Cost., della

legge della Regione Liguria 7 dicembre 1977, riapprovata il 2 novembre

1978 (recante norme sul "riassetto dell'organizzazione periferica del

turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali

in materia di turismo e industria alberghiera"), nella parte in cui:

a) sopprime gli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) di

Genova, Imperia, La Spezia e Savona, già istituiti con legge dello

Stato (art. 1);

b) dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli

E.P.T. soppressi (art. 3);

c) non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei

nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del

Ministero del tesoro (art. 12);

d) omette di determinare il compenso dei revisori stessi (art. 13

cit.);

che la Regione Liguria si è costituita in giudizio, in persona del

Presidente della Giunta regionale, assumendo l'infondatezza della

questione sollevata in quanto la materia "turismo" rientra nella

competenza legislativa primaria delle Regioni, tanto che l'art. 1 del

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, aveva trasferito gli E.P.T. alle Regioni;

l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aveva compreso tra le

funzioni regionali l'istituzione, il controllo e la soppressione degli

enti pubblici operanti nelle materie trasferite alle Regioni; la legge

23 febbraio 1978, n. 38, aveva infine previsto la possibilità della

soppressione degli E.P.T. con legge regionale;

considerato che la sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n.

217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la

qualificazione dell'offerta turistica), espressamente destinata a

definire i principi fondamentali in materia di turismo e industria

alberghiera (art. 1), dispone che le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano "provvedono alla costituzione di Aziende di promozione

turistica (APT), quali organismi tecnico - operativi e strumentali

muniti di autonomia amministrativa e di gestione" (art. 4, comma

primo), prevedendo altresì che "con lo scioglimento degli enti

provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno

e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale",

venendo destinato "con legge regionale agli organismi ai quali sono

state attribuite o delegate le relative funzioni "(art. 4, penultimo e

ultimo comma);

che una successiva legge della Regione Liguria del 21 luglio 1986,

n. 15 (G.U. n. 39, 3ª Serie speciale, 4 ottobre 1986) stabilisce che

fino a quando con legge regionale non sarà disposta la destinazione

del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti

ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province

esercitano le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti

stessi (art. 8);

che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge

dello Stato, è cessata la materia del contendere essendo venuto meno

ogni interesse all'oggetto del giudizio (come dimostrato dalla stessa

legge regionale della Liguria n. 15/1986 ora citata), in quanto

l'intera materia è ormai disciplinata secondo i principi fondamentali

della legge - quadro, che ha operato direttamente la soppressione degli

enti oggetto della norma regionale impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio

dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 1978).

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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