Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio

1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al

n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del

Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A.

Murri e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R.

Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il

termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della

esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e

popolare;

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata

infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che,

sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei

termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza

è del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali

termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi

procedimento espropriativo";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),

sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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