Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1976

Altra decisione · depositata il 20/12/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta

nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale

incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole

"non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in

modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le

parole "avendo l'obbligo di estendere".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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