Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi

undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio

26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A.

D. S. e il comune di Terracina, iscritta al n. 9 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con

ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e

tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33

(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in

riferimento all'art. 108 della Costituzione;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 1987 nella

parte in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco

di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il

termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del

provvedimento stesso attribuendo altresì al pretore la facoltà di

sospendere l'esecuzione del provvedimento con decreto in calce al

ricorso;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata si

porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto

quest'ultima norma riserva la disciplina della giurisdizione e del

processo alla competenza del legislatore statale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo

principale e non è intervenuto il Presidente della Giunta della

Regione Lazio.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non

considerata dal giudice a quo benché sia stata pronunciata in data

anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo,

dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno

1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108

e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può

statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle

facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia

della giurisdizione e del processo;

che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma

che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo,

dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno

1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei

canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal

Tribunale di Latina, I sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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