Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1998

Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto, con ricorso depositato il 9 febbraio

1998 ed iscritto al n. 88 del registro ammissibilità conflitti, dal

tribunale di Roma, 10 sezione penale, nei confronti della Camera dei

deputati, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati

del 22 ottobre 1997, con la quale è stata dichiarata

l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Tiziana

Parenti nei confronti del dott. Paolo Ielo.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei

confronti di Tiziana Parenti, parlamentare, con l'imputazione del

reato di diffamazione recata col mezzo della stampa (art. 595 cod.

pen., in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47), il tribunale

di Roma, 10 sezione penale, ha proposto, con ordinanza del 23 gennaio

1998, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in

ordine alla deliberazione, adottata il 22 ottobre 1997, con la quale

la Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma

dell'art. 68 della Costituzione;

che il tribunale ricorrente sostiene che la Camera dei deputati

avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, valutando

arbitrariamente il presupposto del collegamento delle opinioni

espresse con la funzione parlamentare, e chiede che la Corte dichiari

che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta

attribuita all'onorevole Parenti, in quanto estranea alla previsione

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di conseguenza

annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera nella seduta

del 22 ottobre 1997 (Resoconto stenografico, Esame doc. IV-ter, n.

44/A, pag. 32).

Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87), sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di un

conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata ogni

definitiva decisione anche sull'ammissibilità;

che il tribunale di Roma, in relazione al giudizio del quale è

investito, è legittimato a sollevare il conflitto, quale organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, svolte in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975 e n. 379 del

1996; ordinanze n. 251 e n. 325 del 1997 e n. 177 del 1998);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta

(sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 37 e n. 177 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

Tribunale di Roma denuncia la menomazione della propria sfera di

attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un

esercizio, che si asserisce illegittimo, da parte della Camera dei

deputati del potere di dichiarare l'insindacabilità - prevista

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni

espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni

(sentenza n. 1150 del 1988; ordinanze n. 132, n. 325 e n. 469 del

1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Roma, 10 sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con

il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Roma, 10 sezione penale,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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