Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1984

Altra decisione · depositata il 14/11/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e

sublocazioni urbane), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di

Milano nella controversia agraria tra Carrara Giuseppe e Brenna

Abbondio ed altra, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno

1977;

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Perris Leopoldo e Barone Luigi ed

altri, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.

3) ordinanza emessa il 4 novembre 1981 dal Tribunale di Brindisi

nel procedimento civile vertente tra Caroli Domenico e Tamburrino

Pasquale, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanze, rispettivamente del 1 febbraio 1977, 20

giugno 1979 e 4 novembre 1981, la Corte d'appello di Milano ed i

Tribunali di Salerno e di Brindisi hanno sollevato in riferimento

all'art. 44 della Costituzione questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta

dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti

agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire

edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che

sarà occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al

concessionario per la eventuale perdita di produttività del fondo;

che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata avrebbe violato

il principio dell'equità dei rapporti sociali tra concedente e

concessionario sancito dall'art. 44 della Costituzione nella

disciplina dei vincoli alla proprietà terriera privata;

considerato che è intervenuta frattanto la legge 3 maggio 1982, n.

203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50

che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da

parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore

delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e

trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonché un equo

indennizzo per la perdita di produttività subita dal fondo stesso

(art. 43);

che l'art. 53 della legge citata ne ha esteso l'applicazione ai

giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti

con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze

esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio

1971, n. 11;

che nei giudizi de quibus nessuna di tali condizioni si è

verificata e va conseguentemente disposta la restituzione degli atti ai

giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza della questione

proposta alla luce della normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e

ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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