Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1997

Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della

Repubblica, a seguito della nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997 con la

quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che

l'assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto

affermato dal sen. Erminio Boso nei confronti del sig. Giampiero

Cioffredi è opinione espressa da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di

cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso

con atto depositato il 17 maggio 1997 ed iscritto al n. 73 del

registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della

Repubblica, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha

qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro

del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al

sen. Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del

Senato con nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997;

che il Boso è imputato del reato di cui agli artt. 595 del

codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver

offeso la reputazione di Giampiero Cioffredi con la dichiarazione

rilasciata all'agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, che il

Senato, con la deliberazione menzionata, ha ricondotto

all'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della

Costituzione;

che il ricorrente ritiene illegittima tale delibera, perché non

può configurarsi come opinione espressa nell'esercizio delle

funzioni il comportamento di colui che, pur assumendo di non sapere

chi sia una determinata persona, la investa di epiteti lesivi della

sua reputazione;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Roma, deve ritenersi idonea per

la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della

tipicità dei provvedimenti del giudice (da ultimo, v. l'ordinanza n.

339/1996);

che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma

è legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante

insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi

giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia

sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - ad essere parte

nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato;

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad

essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine

all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in

relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti

nell'esercizio delle funzioni;

che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte

chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di

insindacabilità adottata dal Senato sotto il profilo della

correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato

della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo

Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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