Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1982

Altra decisione · depositata il 29/12/1982 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei

fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23

novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano -

Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e

Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17

gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino -

Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri

e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17

gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra

Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n.

41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980;

4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice

Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;

5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di

Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia

Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

6 ottobre 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della

legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della

legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della

Costituzione;

considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è

entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa

rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni

proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché

procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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