Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2001

Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei

deputati del 23 maggio 2000, relativa all'insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Pietro Armani nei confronti del prof.

Romano Prodi, promosso dal tribunale di Roma, prima sezione civile,

con ricorso depositato il 18 gennaio 2001 ed iscritto al n. 176 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 27 dicembre 2000, il tribunale di

Roma (in composizione monocratica) ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, in relazione alla delibera - adottata nella seduta del 23

maggio 2000 su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a

procedere - con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti oggetto

del giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dal prof.

Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, del deputato on. Pietro

Armani, concernevanoopinioni da quest'ultimo espresse nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, in ordine allo svolgimento della vicenda che ha

provocato l'adozione dell'atto impugnato, il ricorso riferisce che,

con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi aveva convenuto

in giudizio avanti al tribunale l'on. Armani, la società Europa di

Edizioni S.p.a, e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile del

quotidiano "Il Giornale", per sentirli condannare in solido - previo

accertamento della commissione del reato di diffamazione - al

risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul medesimo

quotidiano, in data 30 novembre 1999, di un'intervista al suddetto

deputato, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto

"affare SME", nell'asserito presupposto che nell'intervista erano

gravemente diffamatorie le affermazioni secondo cui ilprof. Prodi:

a) aveva voluto vendere la SME all'ing. De Benedetti;

b) aveva accettato un prezzo curiosamente basso;

c) aveva trattato segretamente con De Benedetti, fin dal

marzo 1985;

d) era stato molto vago nei particolari forniti in data 24

aprile 1985 al Consiglio dell'IRI e aveva taciuto la circostanza che

acquirente era De Benedetti;

e) aveva informato i consiglieri IRI solo per via

telefonica;

f) aveva convocato una conferenza stampa per porre il

Consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto;

g) aveva di fatto coartato il medesimo Consiglio ad

approvare la vendita;

che il ricorrente riferisce che la Giunta per le

autorizzazioni a procedere, nel proporre una valutazione di

insindacabilità delle suddette dichiarazioni, aveva dato rilievo:

1) ad una precedente intervista rilasciata dall'on. Armani

a "Il Corriere della Sera" il 7 dicembre 1995, per manifestare le

medesime opinioni, cui non era seguita alcuna iniziativa giudiziaria

del prof. Prodi;

2) a precedenti dichiarazioni critiche del deputato nei

confronti del prof. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della

SME, in occasione di un suo intervento in aula nel corso del

dibattito sulle comunicazioni del Governo;

3) a numerosi interventi di altri deputati in discussioni

alla Camera sul tema della vendita della SME ed in particolare agli

interventi dell'on. Bruno nella seduta del 15 maggio 1998, e

dell'on. Becchetti e dell'on. Garra, rispettivamente nella seduta del

30 novembre 1999 e nella seduta della Commissione permanente affari

costituzionali del lo dicembre 1999, che avevano fatto specifico

riferimento al contenuto dell'intervista in questione;

che, ad avviso del ricorrente, la prerogativa

dell'insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione, non copre, per costante giurisprudenza della Corte,

tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della

sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con

le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera, onde

oggetto di protezione non sarebbe l'attività politica in genere del

parlamentare, ampiamente considerata, "né il contesto politico",

bensì "l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività

consequenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni

devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti";

che ne discenderebbe, secondo il ricorrente, "che la

semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le

opinioni espresse in sede parlamentare non può bastare ad estendere

alla prima l'immunità che copre la seconda", in quanto il

significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività

parlamentare si dovrebbe cogliere sub specie di "identificabilità

della dichiarazione stessa quale espressione di attività

parlamentare" e, dunque, "il problema specifico della riproduzione,

all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese

nell'esercizio di funzioni parlamentari" potrebbe dar luogo ad

insindacabilità "solo ove sia riscontrabile una corrispondenza

sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo

sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche";

che, sulla base di questi principi, il ricorrente censura

la delibera di insindacabilità, osservando, in particolare, che

nessuna rilevanza può riconoscersi alle circostanze prima ricordate,

in quanto:

a) la precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata

il 7 febbraio 1995 dall'on. Armani a "Il Corriere della Sera",

contiene una manifestazione di pensiero non inerente alla funzione

parlamentare;

b) l'intervento in aula dell'on. Armani, tenuto nel corso del

dibattito sulle comunicazioni del Governo, seppure svolto in ambito e

modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito

dell'identità sostanziale di contenuto con l'opinione manifestata

nella sede esterna, con la quale ha soltanto una mera comunanza di

tema;

c) gli altri interventi, nelle discussioni alla Camera,

peraltro di deputati diversi dall'on. Armani e talora successivi

all'intervista, hanno contenuto generico ed approssimativo;

che il ricorrente ritiene pertanto che le dichiarazioni

dell'on. Armani non siano state rese nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, onde - non essendo per esse invocabile l'immunità di

cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - la deliberazione

di insindacabilità deve essere annullata.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata

a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine

all'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'identificazione

dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria

competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all'incidenza della

menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti

all'autorità giudiziariaricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad

essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

spetta - per costante giurisprudenza di questa Corte - tanto ai

singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio dell'attività

giurisdizionale esercitata in piena indipendenza, quanto alla Camera

dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la

propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria

ricorrente ritiene che la propria potestas iudicandi - attribuzione

costituzionalmente garantita - sia stata lesa dall'esercizio,

asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di

appartenenza del parlamentare, di dichiarare insindacabili, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni da lui espresse;

che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che

oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il ricorso per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Roma, autorità giudiziaria

ricorrente;

b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto

introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati

alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari