Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1998

Altra decisione · depositata il 03/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica con la

quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse

dal Senatore Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado Carnevale,

con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 91 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento penale a carico del

Senatore Giuseppe Arlacchi, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della

Repubblica in ordine alla deliberazione adottata il 29 gennaio 1997

con la quale il Senato ha deliberato che il fatto, per il quale pende

detto procedimento penale, concerne opinioni espresse da un membro

del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione;

che nel corso del procedimento presso il Tribunale di Roma è

stato chiesto il rinvio a giudizio del Senatore Arlacchi per i reati

di diffamazione a mezzo stampa previsti dall'articolo 595, primo e

terzo comma, del codice penale, e dall'art. 13 della legge 8 febbraio

1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che egli avrebbe commessi,

in danno del dottor Corrado Carnevale, a mezzo dell'articolo

pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" nell'edizione del 14 maggio

1995, nonché del commento che il medesimo giornale, nell'edizione

del successivo 17 maggio, ha pubblicato alla lettera di smentita

fatta pervenire dal dottor Carnevale in relazione ai fatti che gli

venivano attribuiti;

che, ai sensi del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, allora

vigente, la difesa del Senatore Arlacchi ha eccepito l'applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione e che il Senato della Repubblica, cui

il giudice ricorrente ha trasmesso gli atti ritenendo di non

accogliere l'eccezione, ha deliberato il 29 gennaio 1997 che il fatto

concerne opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di

parlamentare;

che il giudice ricorrente deduce che il Senato della Repubblica,

con la detta deliberazione, non ha esercitato in modo corretto il

potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per

l'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, e lamenta, di conseguenza, la lesione delle proprie

attribuzioni giurisdizionali, in quanto le dichiarazioni rese a mezzo

stampa dall'imputato si inscrivono, a suo avviso, nell'ambito di "una

polemica strettamente personale sfociata in varie azioni

giudiziarie", cosicché considerarle strumentalmente collegate alle

funzioni parlamentari integrerebbe, da parte del Senato, un "evidente

travalicamento dei confini segnati dall'art. 68 della Costituzione".

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'esistenza

della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore questione;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, deve considerarsi

idonea ai fini del ricorso per conflitto di attribuzione (ordinanze

n. 37 del 1998, nn. 469, 442 e 251 del 1997);

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma deve ritenersi

legittimato a sollevare il conflitto, in ragione della posizione di

piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo

giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni (ex plurimis

ordinanze nn. 37 del 1998, 469, 442 e 325 del 1997);

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad essere

parte del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto

ciascuna Camera del Parlamento è competente a dichiarare in modo

definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi

componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le

altre, ordinanze nn. 179 e 178 del 1998, sentenza n. 375 del 1997,

ordinanze 469 e 442 del 1997);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente

menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del

Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Roma, sezione giudice per le

indagini preliminari, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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