Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1990

Altra decisione · depositata il 15/05/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e

incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed

extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso

con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Lombardia sul

ricorso proposto da Manfredini Elide ed altro contro il Comune di

Milano ed altra, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie

speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Manfredini Elide ed altro nonché

l'atto di costituzione e l'intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore

Cheli;

Uditi gli avv.ti Ugo Ferrari per Manfredini Elide ed altro,

Valerio Onida, Fortunato Pagano e Gualtiero Rueca per la Regione

Lombardia;

Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per

la Lombardia veniva chiesto l'annullamento del parere negativo

espresso dal Comune di Milano in data 4 ottobre 1988 col n. 1180, in

ordine ad una domanda di concessione edilizia per la costruzione di

un motel presentata dai signori Elide Manfredini e Vittorio Seghetti

ai sensi della legge della Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39

(Norme a sostegno della promozione e incentivazione della

ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione

dei mondiali di calcio 1990);

che il giudice adito, considerato lo speciale procedimento

previsto da tale legge per il rilascio delle concessioni edilizie

destinate ad ampliare la ricettività turistica in vista dei

campionati mondiali di calcio del 1990, sollevava, con ordinanza

emessa il 4 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale nei

confronti dell'intera legge, in relazione agli artt. 5, 114, 117,

primo comma, e 128 della Costituzione ed al criterio di

ragionevolezza desumibile dall'art. 97, primo comma, della

Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo il procedimento in esame

esproprierebbe il Comune delle funzioni inerenti allo sviluppo del

proprio territorio, in forza delle disposizioni (artt. 3, 5, 6) che

prevedono: l'approvazione dei progetti edilizi da parte della Giunta

regionale, anche se non conformi agli strumenti urbanistici ed ai

regolamenti edilizi; l'attribuzione al Comune di un "parere

vincolante", ma paralizzabile dalla decisione della Giunta; la

sostituzione della stessa Giunta al Comune, ove il parere non venga

espresso; il dovere del Sindaco di rilasciare la concessione, dopo

che la Giunta abbia approvato il progetto, intendendosi comunque

accolta la domanda di concessione ove il Sindaco non provveda nel

termine di trenta giorni;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, le citate

disposizioni violerebbero i principi fondamentali delle materie

"urbanistica" e "turismo e industria alberghiera", ex art. 117 Cost.,

e al contempo il principio dell'autonomia comunale sancito dagli

artt. 5, 114 e 128 Cost., nonché il principio del buon andamento

della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., sotto il profilo

della ragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine;

che nel giudizio davanti a questa Corte si costituivano i

ricorrenti del processo a quo, chiedendo una pronuncia di

inammissibilità e, in subordine, il rigetto della questione;

che identica richiesta veniva avanzata dal Presidente della

Giunta regionale lombarda, che interveniva in giudizio deducendo, tra

l'altro, l'irrilevanza della questione, in quanto al progetto

edilizio presentato dai ricorrenti era stata comunque negata, con

delibera del 14 febbraio 1989, n.4/39554, (pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione in data 31 marzo 1989), l'approvazione da

parte della Giunta regionale;

che nella memoria depositata in vista dell'udienza la difesa

della Regione Lombardia affermava che i ricorrenti del giudizio a quo

non avevano mai impugnato la citata delibera della Giunta regionale;

che nell'udienza di discussione la stessa difesa ha prodotto un

attestato della Giunta regionale lombarda, in data 23 marzo 1990,

prot. n. 499/R.P. -U., comprovante che gli interessati non avevano

notificato in termini alla Regione alcun ricorso avverso le delibere

adottate dalla stessa Giunta in esecuzione della l.r. n. 39 del 1988.

Considerato che il citato provvedimento regionale, con cui è

stata negata l'approvazione del progetto edilizio presentato dai

ricorrenti nel giudizio a quo, appare suscettibile, a seguito della

mancata impugnativa, di esplicare sul rapporto processuale dedotto in

quel giudizio una incidenza che potrebbe precludere al giudice

remittente la pronuncia sul merito della controversia;

che spetta comunque allo stesso giudice remittente valutare i

termini di detta incidenza, anche al fine di verificare l'attualità

della rilevanza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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