Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1988

Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Umbria notificati

il 9 e il 15 maggio 1981, depositati in Cancelleria il 27 maggio e il

12 giugno successivi ed iscritti ai nn. 22 e 25 del Registro 1981,

per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei telegrammi della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 /14 marzo 1981 e

18/19 marzo 1981, con i quali il Governo ha negato l'assenso alla

effettuazione di una missione di studio all'estero;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la Regione Umbria ha

sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato;

- con il primo ricorso in relazione: a) al telegramma inviato

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981,

con il quale il Governo negava l'assenso alla effettuazione di una

missione umbra in Libano per una visita all'Olp (Organizzazione per

la Liberazione della Palestina), missione motivata ufficialmente

dalla ricorrente con il fine di "acquisire dati conoscitivi sulle

condizioni degli studenti universitari frequentanti le Università

umbre e provenienti dal Libano"; b) alla nota del Ministero degli

Esteri, integralmente riportata nel suddetto telegramma (Reg. ric.

confl. 22/1981);

- con il secondo ricorso in relazione: al telegramma della

stessa Presidenza del Consiglio inviato in data 18/19 marzo, con il

quale si respinge la richiesta regionale di riconsiderare la

questione (Reg. ric. confl. 25/1981);

che con tali ricorsi viene chiesto a questa Corte di dichiarare

la illegittimità di detti atti e di annullare gli stessi;

che la ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che

tali atti comporterebbero una violazione della propria competenza in

relazione alle attività promozionali all'estero collegate

all'assistenza agli studenti universitari stranieri, e quindi

contrasterebbero con l'art. 118 della Costituzione e, inoltre, con

gli artt. 4 e 44 del d.P.R. 616 del 1977 e con il decreto 539 del

1979, come convertito nella legge 642 del 1979;

che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra,

si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, che, in particolare nell'atto relativo

al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la complessiva ed

assoluta riserva di competenza in materia di relazioni

internazionali, pone in rilievo la particolare natura e la

particolare posizione della Organizzazione per la Liberazione della

Palestina e, quindi, le chiare implicazioni politiche del viaggio

suddetto le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come

si ricava dalla stessa deliberazione della giunta regionale, con cui

tale viaggio era stato deciso;

che, inoltre, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato,

l'iniziativa potrebbe farsi rientrare fra le attività promozionali

all'estero solo sotto il profilo della assistenza agli studenti, e

non anche sotto quello dell'affluenza di questi e della loro

iscrizione, dovendosi ritenere tali ultimi punti riservati alla

competenza dello Stato, e che, anche in questi ultimi limiti,

l'iniziativa necessitava dell'assenso, che il Governo ha ritenuto di

negare per ragioni di ordine politico;

Considerato che è del tutto evidente la connessione logica e di

fatto fra i giudizi introdotti con i due ricorsi della Regione

Umbria, connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi con

unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1987, emessa nelle

more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni princìpi in relazione

alla delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni nel settore

delle relazioni internazionali, delle attività di rilievo

internazionale e di quelle promozionali all'estero;

che in questa sede mette conto solo rilevare che, anche con

riguardo alle attività di rilevanza internazionale, che in via

generale sono da ritenersi consentite alle Regioni, è stato

affermato (v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo

Stato può controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la

conformità delle suddette attività agli indirizzi di politica

internazionale, affinché "resti così escluso il pericolo di un

pregiudizio agli interessi del Paese";

che, pur rientrando evidentemente la relativa decisione di

merito nell'ambito della discrezionalità riservata al Governo, nel

caso di specie può evidentemente affermarsi che il diniego

dell'assenso da parte del Governo non può certo ritenersi immotivato

o irragionevole, in presenza della particolare natura e situazione

dell'Organizzazione ospitante, oltreché delle esigenze poste a base

della deliberazione della Regione Umbria;

che pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza

di questa Corte, i ricorsi della Regione Umbria devono ritenersi

chiaramente privi di fondamento;

Visti gli artt. 26 della l. n. 87 del 1953 e 27 delle Norme

integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come

modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1° ottobre

1987.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato negare l'assenso,

come è concretamente avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione

ad un viaggio in Libano di una delegazione della Regione Umbria,

viaggio da effettuarsi su invito dell'Organizzazione per la

Liberazione della Palestina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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