Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo

comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e

correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in

attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976,

n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del

documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con

ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Tribunale di Fermo nel

procedimento penale a carico di Marsili David ed altro, iscritta al

n. 443 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente

l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e

l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti,

il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987, pervenuta

a questa Corte il 20 settembre 1989 (r.o. n. 443 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli

artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7

della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per

l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,

ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione

delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola

previsione di sanzioni amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega

legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando

che la questione sollevata è stata già definita da questa Corte con

ordinanza n. 168 del 1988;

Considerato che, a prescindere dall'applicabilità o meno

dell'art. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, ai fatti-reato

per i quali si procede, gli stessi, come si evince dall'esame del

fascicolo d'ufficio, consistono nell'alterazione delle dichiarazioni

contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di

legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre

1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, del

d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla

falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a

contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non alle

dichiarazioni stesse;

che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle

ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168 del 1989, la questione

sollevata, concernendo fatti diversi da quelli per i quali si

procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio a quo e

va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.PR. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista

dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti), sollevata in riferimento agli

artt. 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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