Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 235

del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 (regolamento per la riscossione

dell'imposta di consumo), promossi con ordinanze emesse il 14 ed il 25

novembre 1969 dal tribunale di Vibo Valentia nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di Alì

Vincenzo e Rosso Vincenzo, iscritte ai nn. 472 e 473 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14

e il 25 novembre 1969, il tribunale di Vibo Valentia, nei procedimenti

penali rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di

Alì Vincenzo e Rosso Vincenzo, sollevava di ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 235 del Regolamento 30 aprile

1936, n. 1138;

Considerato che l'art. 235 è contenuto in un provvedimento che

reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle imposte di

consumo" ed è stato come tale approvato con regio decreto n. 1138 del

30 aprile 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il

Consiglio dei ministri;

che, pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235

con ordinanza 24 giugno 1960 n. 50 e ha dichiarato inammissibile la

questione relativa all'art. 173 del medesimo Regolamento con sentenza

16 giugno 1965 n. 53;

che non sussistono motivi che inducano a modificare le predette

decisioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità

della questione proposta dal tribunale di Vibo Valentia con le

ordinanze emesse il 14 e il 25 novembre 1969 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 235 del "Regolamento per la riscossione delle

imposte di consumo", approvato con r.d. 30 aprile 1936, n. 1138.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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