Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg.

del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa

il 15 settembre 1962, dal Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di

Domenico Badolato, Vincenzo Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso

Bruno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta

deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in

riferimento all'art. 102 e alla disp. VI della Costituzione;

che, secondo tale deliberazione, le disposizioni impugnate

contrasterebbero con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione

"quanto alla giurisdizionalità delle commissioni comunali per i

tributi locali" ivi contemplate;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con atto di intervento depositato il 6 novembre 1962;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1961, a cui

seguì l'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del

T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101

della Costituzione;

che questa Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha

riconosciuto in generale il carattere giurisdizionale delle commissioni

tributarie affermando, inoltre, che la loro sopravvivenza non contrasta

con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione;

che, in particolare, non vengono addotti né sussistono nuovi e

diversi motivi di illegittimità costituzionale relativamente alle

commissioni tributarie comunali, nei confronti delle quali, pertanto,

le decisioni precedenti devono essere confermate;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n.

1175, sollevata con la deliberazione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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