Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in

materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici)

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di

Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano

iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della

Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Gioacchino Giordano - imputato, tra l'altro, del reato di cui

all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato,

mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area

vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore

di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge

regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di

tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);

che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata

estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli

ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico,

sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto

del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a

queste assimilate, cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree

sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o

residua e quelle di completamento;

che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione

Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta

infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente

all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2

aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori,

nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa

esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei

Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed

integrazioni";

che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile,

avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento

per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di

rimessione, costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge

regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di

tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di

Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari