Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2,

3, 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, promosso con ordinanza emessa il

26 maggio 1981 dal Tribunale amministrativo per la Regione Marche su

ricorso proposto da Di Fabio Gaetano contro la Regione Marche ed altri,

iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Di Fabio Gaetano;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato su impugnazione

di Di Fabio Gaetano ed avente per oggetto il "piano dei servizi

pubblici" di San Benedetto del Tronto, adottato dal Consiglio comunale

con deliberazione del 23 dicembre 1977 ed approvato dalla Giunta della

Regione Marche il 7 agosto 1979, il Tribunale amministrativo regionale

con ordinanza del 26 maggio 1981 (reg. ord. n. 797 del 1981) sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3, 4, e

40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, per contrasto con l'art. 42, secondo

comma, Cost.;

che, dopo aver rilevato che il detto piano sottoponeva nuovamente a

vincolo per verde pubblico un'area di proprietà del ricorrente, già

vincolata nello stesso modo dal piano regolatore generale del 1974, il

Tribunale riteneva di impugnare le sopra dette disposizioni di legge in

quanto, a suo avviso, consentivano di imporre su aree private, mediante

strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa

senza previsione di indennizzo né di termine di durata;

che il Tribunale osservava che le stesse disposizioni erano state

già dichiarate incostituzionali da questa Corte con sentenza n. 55 del

1968, appunto perché non prevedevano, per le limitazioni della

proprietà privata dei suoli urbani, operanti immediatamente e a tempo

indeterminato, un indennizzo a favore dei proprietari;

che peraltro il legislatore era intervenuto con legge 19 novembre

1968 n. 1187, che aveva imposto un termine quinquennale di efficacia ai

detti vincoli, entro il quale dovevano essere approvati i piani

particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati;

termine decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale o,

per i piani approvati prima, dall'entrata in vigore della legge;

che lo stesso termine era stato più volte prorogato, con l. n.

756 del 1973, con d.l. n. 562 del 1975 conv. in l. n. 696 del 1975 e

con d.l. 781 del 1976 conv. in l. n. 6 del 1977;

che tuttavia, sempre ad avviso del Tribunale, la successiva l. 28

gennaio 1977 n. 10 non aveva ulteriormente prorogato i termini, facendo

venire meno l'operatività delle citate norme transitorie;

che questa Corte, inoltre, con sentenza n. 5 del 1980, aveva

escluso che la legge medesima avesse separato la facoltà di edificare

dal diritto di proprietà dei suoli, ed avesse così impedito la stessa

configurabilità dei vincoli urbanistici: di conseguenza questi

continuavano ad operare a tempo indeterminato;

che in definitiva il Tribunale riteneva che con l'entrata in vigore

della legge ult. cit. e la sent. 5/1980 fosse venuta a riprodursi la

situazione normativa anteriore alla sent. n. 55 del 1968, sopra

ricordata;

che il Di Fabio, costituitosi, affermava che la situazione

normativa descritta dal TAR imponeva a quest'ultimo di dichiarare

l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati, senza necessità

di una previa pronuncia della Corte costituzionale: egli chiedeva

perciò che la questione fosse dichiarata inammissibile.

Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, in quanto già decisa da questa Corte con la sentenza 27

aprile 1982 n. 92: con questa, invero, si è escluso il presupposto

interpretativo su cui si fonda l'attuale ordinanza di rimessione,

osservandosi che la legge n. 10 del 1977 non ha regolato la materia dei

vincoli urbanistici e che la legge n. 1187 del 1968 (a differenza delle

successive norme di proroga, espressamente dotate di efficacia

temporanea) ha carattere permanente, con la conseguente perdurante

operatività del termine quinquennale di efficacia dei vincoli, ivi

previsto.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n.

1150, sollevata in riferimento all'art. 42 primo cpv. Cost. dal

Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 92 del

1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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