Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con 32 ordinanze emesse l'11 marzo (n. 4

ordinanze), il 12 febbraio (n. 7 ordinanze), l'11 marzo (n. 4

ordinanze), il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 gennaio, il 15

aprile (n. 5 ordinanze), il 15 gennaio, il 12 febbraio e l'11 marzo

1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

rispettivamente iscritte ai nn. 871, dal 915 al 923 e 925 del

registro ordinanze 1998 e dal n. 29 al n. 40 e dal n. 112 al n. 120

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 3,

5 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Tommaso Cuneo ed altro nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico contenuto (r.o.

nn. 871, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925 del 1998,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119 e 120 del 1999), il Tribunale amministrativo

regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.

341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come

modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.

127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa

e dei procedimenti di decisione e di controllo) - che ha attribuito

al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e

tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai

corsi di laurea universitari - in riferimento al principio

costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonché

agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante,

trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla

immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le

rispettive università hanno stabilito un numero massimo di

iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto

ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in

materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse

attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,

dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;

che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di

accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che

consentirebbe al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la

disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di

una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione

secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali

della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;

che in tutti i giudizi così promossi (tranne in quello di cui al

r.o. n. 871 del 1998) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'inammissibilità o la manifesta infondatezza

della questione, già decisa dalla sentenza n. 383 del 1998;

che nel giudizio di cui al r.o. n. 920 del 1998 si sono

costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nel

giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione per la

violazione dei principi costituzionali richiamati.

Considerato che le trentadue ordinanze di rinvio propongono, in

termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di

costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica decisione;

che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di

legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la

sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con le ordinanze nn. 103

e 175 del 1999 di manifesta infondatezza;

che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o

motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il

precedente indirizzo giurisprudenziale;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della

legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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