Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed

iscritto al n. 12 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito della sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del

4-10 dicembre 1984, che ha annullato il decreto del Presidente della

Giunta regionale Umbra in data 2 novembre 1983, n. 690, recante

l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Acquasparta;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del T.A.R.

dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984, che ha annullato il

decreto del Presidente della Giunta 2 novembre 1983 n. 690, di

approvazione di una variante del P.R.G. del Comune di Acquasparta,

ritenendolo in contrasto con il piano urbanistico territoriale ancora

in itinere, dovendo essere approvato con legge regionale;

che la Regione lamenta in sostanza che in tal modo la sentenza

avrebbe conferito forza di legge ad un atto che tale forza ancora non

aveva, così invadendo la competenza legislativa e amministrativa

regionale, in relazione agli artt. nn. 101, 117, 118, 121 e 127

Cost.;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osserva in contrario

che - ferma restando, ai fini della valutazione della censura, la

distinzione tra scorretto esercizio della giurisdizione e vero e

proprio travalicamento della potestà giurisdizionale, invasivo delle

attribuzioni regionali - il ricorso dovrebbe nel merito ritenersi

infondato poiché la sentenza non avrebbe assunto il contrasto con il

progetto di piano come vizio di violazione di legge, ma come vizio di

eccesso di potere, per la rilevata contraddittorietà tra valutazioni

espresse in sedi diverse dalla stessa Giunta regionale, e per difetto

di motivazione;

che, in una memoria depositata in vista della trattazione della

causa la Regione ha svolto ulteriormente la propria censura,

sottolineando altresì che, avendo il T.A.R., con l'attribuzione al

progetto di piano ancora in itinere degli stessi effetti della legge,

esorbitato dall'ambito del potere giudiziario e invaso il potere

legislativo regionale, non potrebbe contestarsi che, nella specie,

l'errore del Tribunale si sia tradotto nella menomazione delle

competenze garantite ad essa Regione; conclude poi chiedendo che la

discussione del ricorso avvenga in udienza pubblica, ed insistendo

per l'accoglimento del ricorso medesimo;

Considerato che non esistono ragioni che consiglino il rinvio

della causa in pubblica udienza;

che, questa Corte ha ripetutamente ritenuta l'inammissibilità

di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad atti

giurisdizionali - sui quali quest'ultima non contesti in radice la

spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a

"censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente

esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando nei quali il

giudice...sarebbe incorso" (sent. n. 289 del 1974), e chieda perciò,

in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali errori, così

attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che,

all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che, nella fattispecie, la censura si risolve, nella sostanza,

in una critica dell'iter decisorio del T.A.R., assumendosi che esso

avrebbe scorrettamente applicato una norma non ancora dotata di

efficacia legislativa;

che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra

quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il

ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente

inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla

Regione Umbria avverso la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del

4-10 dicembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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