Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige

notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28

successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di

attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria,

commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17

marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione

dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti

per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei

livelli di occupazione".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del

Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione

Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando

il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8

novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente

ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio

1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione

e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione";

che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l.

27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa

garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa

sospensione, l'annullamento del decreto impugnato;

che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso

perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";

Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87

e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di

attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in

contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il

Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello

Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno

1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al

Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;

Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione

promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari