Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1983

Altra decisione · depositata il 25/07/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

u.c., della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 e

dell'art. 42, n. 1, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 1978,

n. 47 (Competenza in ordine alla opposizione all'ingiunzione che irroga

una sanzione amministrativa) promossi con le ordinanze emesse il 12

febbraio 1980 dal Tribunale di Sondrio e il 17 marzo, il 20 marzo e 12

maggio (due ordinanze) 1981 dal Pretore di Legnano, rispettivamente

iscritte al n. 331 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 350, 351, 507

e 508 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 180 del 1980 e nn. 276 e 304 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente della Giunta regionale

della Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di

Sondrio ed il Pretore di Legnano dubitano - entrambi in riferimento

all'art. 117 Cost. ed il secondo anche agli artt. 108, primo comma e 5

Cost. - della legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma,

della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (recante la

"disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza

regionale"), in quanto prevede che l'opposizione all'ingiunzione che

irroga una sanzione amministrativa vada proposta ai sensi dell'art. 3

r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e cioè "avanti il conciliatore o il

pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente,

secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura

civile";

che il Tribunale di Sondrio dubita altresì - sempre a motivo della

carenza di competenza legislativa delle regioni in materia

giurisdizionale (art. 117 Cost.) - della legittimità costituzionale

dell'art. 42, n. 1 della legge della regione Lombardia 31 luglio 1978,

n. 47 (recante norme per la protezione della fauna e la disciplina

dell'esercizio venatorio) in quanto richiama, in tema di procedura per

l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa

legge, le disposizioni di cui alla predetta l. reg. n. 28/1976 e

quindi, tra esse, il citato art. 13, ultimo comma;

che infine il Pretore di Legnano dubita anche con le stesse

ordinanze, in riferimento agli artt. 108, primo comma e 117 Cost.

della legittimità costituzionale del medesimo art. 13, ultimo comma,

l. reg. n. 28/1976, in quanto richiama (tra l'altro) l'art. 2, secondo

comma, del citato r.d. n. 639/1910 e con ciò prevede che l'ingiunzione

emessa dal sindaco debba essere vidimata e resa esecutoria dal pretore.

Considerato che peraltro, dopo l'emanazione delle predette

ordinanze, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689

(recante "Modifiche al sistema penale") la quale ha dettato, nel capo

I, una nuova disciplina generale dell'illecito amministrativo,

stabilendo in particolare: a) all'art. 12, che "le disposizioni di

questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia

diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è

prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro"; b) all'art. 31 cpv., sotto la rubrica "provvedimenti

dell'autorità regionale" che "l'opposizione contro

l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23" il primo dei

quali prevede in proposito che l'opposizione è proposta "davanti al

pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione"; c) all'art.

42, che è abrogata - oltre a talune leggi specificamente indicate -

"ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge"; d)

all'art. 18, ult. comma, che "l'ordinanza-ingiunzione costituisce

titolo esecutivo" senza che occorra il visto di esecutorietà del

pretore prescritto dall'art. 2 cpv. R.D. n. 639/1910;

che pertanto, dovendosi valutare l'applicabilità nei giudizi in

corso delle norme processuali sopravvenute, si rende necessaria la

restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché procedano

(anche) al conseguente riesame della rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio ed al

Pretore di Legnano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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