Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2015

Altra decisione · depositata il 26/11/2015 · relatore Giancarlo Coraggio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 147/2013

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 14 e 15 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, numeri 1), 2), 3) e 8), 8, numero 1), 16, 67, 68, 79, 87, 88 e 108 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o non fondati;

che, successivamente, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 27 e 28 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 21 aprile 2015.

Considerato che i ricorsi, aventi ad oggetto la medesima disposizione, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte della Provincia autonoma e della Regione ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

ECLI:IT:COST:2015:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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