Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 4, comma 2, 7, 28, 31,

32 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali), promosso dal giudice di pace di Scandiano, con ricorso

depositato il 14 gennaio 1999 ed iscritto al n. 106 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, nella veste di

coordinatore dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Parlamento, in relazione alla legge 31 dicembre 1996,

n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali), per violazione degli artt. 81, primo

comma, 100, secondo comma, 104, primo comma, e 105 della

Costituzione;

che il ricorrente, ritenuta la propria legittimazione attiva ad

essere parte del conflitto, "in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene", nonché la

legittimazione passiva delle Camere del Parlamento per il medesimo

motivo, lamenta la lesione - derivante dagli artt. 4, comma 2, 7, 28,

31 e 32 della legge n. 675 del 1996 - della "piena indipendenza che

gli compete quale organo giurisdizionale" poiché l'organo istituito

dalla citata legge n. 675 del 1996, denominato poi, con decreto

legislativo correttivo 9 maggio 1997, n. 123, "Garante per la

protezione dei dati personali", dotato di potere di indagine sui

magistrati, titolari di uffici giudiziari, e di potere sanzionatorio

nei loro confronti, si sovrapporrebbe "agli organi di controllo e di

vigilanza previsti dalla Costituzione nei confronti della

magistratura", con violazione degli artt. 104, primo comma, e 105

della Costituzione;

che il ricorrente censura altresì l'art. 33, comma 3, della

stessa legge n. 675 del 1996, che violerebbe l'autonomia della

magistratura perché, imponendo ai titolari degli uffici giudiziari

"di fare un uso improprio dei fondi loro assegnati dallo Stato", li

obbligherebbe a trasferire al Garante parte dei medesimi fondi, in

violazione degli artt. 81, primo comma, 100, secondo comma, e 104,

primo comma, della Costituzione;

che lo stesso ricorrente, ricordate le definizioni di "dato

personale" (art. 1, comma 2, lettera c), di "trattamento" (art. 1,

comma 2, lettera b) e di "titolare" (art. 1, comma 2, lettera d),

contenute nella legge oggetto del ricorso, si duole del fatto che il

Garante avrebbe autonomi poteri di controllo, indagine e vigilanza su

qualunque persona fisica e giuridica ("cui competono le decisioni in

ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati

personali", art. 1, comma 2, lettera d) e quindi anche sui titolari

di uffici giudiziari, i quali sarebbero altresì soggetti ai poteri

ispettivi di accertamento e di verifica del medesimo Garante, che si

avvale della collaborazione di altri organi dello Stato (carabinieri

e altre forze di polizia);

che quindi la legge n. 675 citata, sottoponendo il magistrato

titolare di ufficio giudiziario alla possibilità di essere "indagato

e sanzionato" dal Garante nel caso che abbia "omesso" di fornire le

informazioni e di esibire i documenti da questo richiesti, lederebbe

l'indipendenza degli organi giurisdizionali e degli uffici

giudiziari;

che infine l'obbligo, derivante dall'art. 33, comma 3, della

legge, a carico dei magistrati di "effettuare la notifica dei dati

prevista dagli artt. 7 e 28 allegando la ricevuta del versamento di

L. 25.000" su di un conto corrente intestato al Garante,

confliggerebbe con l'autonomia contabile degli uffici giudiziari

sull'uso delle somme loro assegnate, creando una illegittima gestione

"fuori-bilancio" e distogliendo i fondi dell'ufficio dall'uso cui

sono destinati (spese proprie dell'ufficio); il tutto in contrasto

con gli artt. 81, primo comma, 100, secondo comma, e 104, primo

comma, della Costituzione.

Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.

37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa

Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso

sia ammissibile, nel concorso dei requisiti soggettivi prescritti e

in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione;

che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza

costituzionale è costante nel ritenere legittimati ad essere parti

di conflitti di attribuzione i singoli organi giurisdizionali, in

relazione al carattere diffuso che contrassegna il potere di cui

fanno parte e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono, ma limitatamente all'esercizio

dell'attività giurisdizionale (ordinanza n. 87 del 1978), assistita

da garanzia costituzionale;

che, nel caso di specie, il giudice di pace ricorrente è

manifestamente privo di legittimazione attiva, in quanto agisce in

qualità di "coordinatore" dell'ufficio, alla stregua e con i poteri

di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione

del giudice di pace), e non nell'esercizio di funzioni

giurisdizionali;

che pertanto il ricorso, per carenza del requisito soggettivo, è

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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