Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo

comma, della legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96

(Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone

di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal giudice di pace di

Lucca nel procedimento civile vertente tra il comune di Lucca e

Stefani Paolo, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che con ordinanza 18-22 marzo 1999 il giudice di pace di

Lucca ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 108 della Costituzione -

dell'art. 32, terzo comma, della legge della regione Toscana 20

dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e

determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che, in caso di

assegnazione in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime

condominiale, le spese relative ai servizi a rimborso (quali le spese

di riscaldamento) sono versate direttamente all'amministrazione del

condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero

nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi;

che nella specie il giudice di pace rimettente - dopo aver

emesso decreto d'ingiunzione nei confronti del comune di Lucca, quale

proprietario di un immobile, per il pagamento di rate condominiali

non corrisposte al condominio dall'assegnatario in locazione

dell'immobile stesso - è stato adi'to con atto di opposizione dal

comune medesimo;

che quest'ultimo ha preliminarmente eccepito il suo difetto

di legittimazione passiva ex art. 32 della legge regione Toscana 20

dicembre 1996, n. 96, che al terzo comma - dopo aver riconosciuto

agli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a

regime condominiale il diritto di voto in luogo dell'ente gestore,

per le delibere relative alle spese ed alle modalità dei servizi a

rimborso (quali le spese di riscaldamento) - prevede "che le spese

relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione

del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il

recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi";

che tale disposizione - secondo il giudice rimettente -

contrasta con l'art. 108 della Costituzione, che riserva la materia

giurisdizionale esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato,

senza che il legislatore regionale possa intervenire;

che è intervenuta in giudizio la regione Toscana chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata sulla base del rilievo che

non può dirsi violato l'art. 108 della Costituzione perché la

disposizione censurata non riguarda né l'ordinamento giudiziario,

né la tutela giurisdizionale;

Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di

costituzionalità sotto il profilo che la materia della tutela

giurisdizionale è riservata alla potestà legislativa dello Stato e

che quindi la disposizione della legge regionale censurata avrebbe

ecceduto dalle competenze regionali;

che - pur dovendo ribadirsi che il legislatore regionale non

può emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero

dispongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria,

riservando l'art. 108 della Costituzione alla competenza del

legislatore statale la materia della giurisdizione e quella

processuale (sentenze nn. 133 del 1998; 390 del 1996; 459 del 1995;

76 del 1995; 303 del 1994) - nella specie però deve rilevarsi che la

disposizione censurata non detta alcuna norma in tali materie;

che, infatti, l'art. 32 della legge regione Toscana 20

dicembre 1996, n. 96, nel prevedere che, in caso di assegnazione in

locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in

stabili a regime condominiale, le spese relative ai servizi definiti

a rimborso comprensive di quelle del riscaldamento, sono versate

dagli assegnatari "direttamente all'amministrazione del condominio"

pone un obbligo diretto, di natura sostanziale, a carico di questi

ultimi nei confronti del condominio;

che simmetricamente la stessa disposizione, nel prevedere che

all'amministrazione del condominio" compete di agire anche in

giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli

assegnatari inadempienti o morosi, opera sul piano sostanziale e non

già su quello della tutela giurisdizionale perché pone un credito

in favore del condominio direttamente nei confronti degli

assegnatari, senza peraltro alterare la posizione dei diritti e degli

obblighi dell'ente gestore nei confronti del condominio stesso e

senza in particolare introdurre alcuna ipotesi di accollo privativo;

che d'altro canto è estraneo all'ambito della censura di

costituzionalità proposta dal giudice a quo il diverso ed ulteriore

profilo concernente il limite che la potestà legislativa regionale

incontra nella materia del diritto privato, fondato sull'esigenza,

connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire

l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di

diritto che disciplinano i rapporti fra privati (sentenze n. 326 del

1998; 82 del 1998; 307 del 1996; 462 del 1995; 408 del 1995; 441 del

1994);

che pertanto la sollevata questione di legittimità

costituzionale risulta manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge

della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per

l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in

relazione all'art. 108 della Costituzione, dal giudice di pace di

Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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