Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1995

Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 397/1988
  • art. 7legge 475/1988
  • art. 8legge 475/1988
  • art. 9legge 475/1988
  • art. 10legge 475/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10

della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme

per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile

1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con

ordinanza emessa il 3 agosto 1993 dal Pretore di Padova, nel

procedimento penale a carico di Cesarato Francesco, iscritta al n. 10

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Cesarato Francesco, nel quale viene contestato il reato di omessa

tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali,

previsto dagli artt. 3, commi 1 e 3 (recte: 5), e 9-octies del

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in

materia di rifiuti industriali), convertito dalla legge 9 novembre

1988, n. 475, il Pretore di Padova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge

regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela

dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

"Norme per la tutela dell'ambiente"), per violazione dell'art. 117

della Costituzione;

che il giudice a quo rileva che i rifiuti in questione (scarti

di polietilene, di tessuto e cartone) sono sicuramente riconducibili

alla nozione di materie prime secondarie definita dall'art. 2 della

legge n. 475 del 1988 e dal decreto del ministro dell'ambiente 26

gennaio 1990, norme recepite in ambito regionale dalla legge della

Regione Veneto n. 28 del 1990;

che, continua il Pretore, mentre la Corte costituzionale ha

annullato, con sentenza n. 512 del 1990, il decreto del ministro

dell'ambiente 26 gennaio 1990, la legge regionale del Veneto, che ha

recepito tale decreto, sarebbe ancora vigente, in quanto il rinvio da

essa operato al decreto ministeriale sarebbe un rinvio recettizio e,

tuttavia, sarebbe divenuta incostituzionale per violazione dell'art.

117 della Costituzione, in quanto tale legge non sarebbe (più)

conforme alla disciplina statale di indirizzo e coordinamento (allo

stato insussistente);

che la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, concorda con il

giudice a quo nel ritenere che nel caso di specie sia applicabile la

normativa sulle materie prime secondarie, rimanendo estranea, invece,

quella sui rifiuti speciali;

che la Regione osserva che la legge impugnata è stata adottata

sulla base dell'art. 2 della legge n. 475 del 1988, che affida alla

legge regionale la disciplina delle modalità per il controllo

dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il

trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse ed anche la

definizione delle condizioni e delle modalità per l'esclusione delle

materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa

per lo smaltimento dei rifiuti;

che, ad avviso della Regione, non costituisce un motivo di

illegittimità costituzionale della legge regionale il fatto che essa

non sia in armonia con gli atti di indirizzo e coordinamento dello

Stato, i quali peraltro non sussistono a causa dell'inerzia dello

Stato, non imputabile alla Regione;

che la Regione osserva che l'emanazione del decreto-legge 9

novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei

residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo

produttivo o in un processo di combustione), pone in dubbio la

rilevanza della questione nel giudizio a quo, e che, inoltre, il suo

articolo 13, abrogando l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e facendo

salve le leggi regionali compatibili con le disposizioni di principio

del decreto-legge stesso, confermerebbe che lo spazio riservato al

legislatore regionale è delimitato solo dai principi dettati dal

legislatore in materia;

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443

(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,

10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,

7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.

3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12,

comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7

gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del

1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto,

stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del

decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi

regionali;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al

quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio

dinanzi a lui pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari