Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1993

Altra decisione · depositata il 13/05/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del

Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle

partecipazioni statali, con ricorso depositato in Cancelleria il 15

febbraio 1993, sorto a seguito: a) della sottrazione dell'ENEL,

dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti

previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata

sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle

sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia

mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali

enti; b) del mancato riconoscimento, da parte del Governo, del

preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti

gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata

ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i

provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come

dichiarato dalla Corte dei conti, sezione del controllo, con

determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed iscritto

al n. 44 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella Camera di Consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 febbraio 1993, la Corte

dei conti, in persona del suo Presidente pro-tempore - a seguito

della determinazione n. 45/92 del 15 dicembre 1992, adottata della

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria - ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica nonché del

Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione

economica, del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali in

relazione "alla sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA

al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo

comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei

magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di

amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei

documenti concernenti la gestione di tali enti", nonché in relazione

"al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente

obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti

trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata

ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i

provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo";

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di

voler: "1) dichiarare che spetta alla Corte dei conti - nella

composizione della Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria - l'esercizio del controllo, previsto

dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti pubblici economici

trasformati in società per azioni con partecipazione totalitaria o

comunque prevalente dello Stato; 2) dichiarare il conseguente obbligo

del Governo di adottare i necessari provvedimenti, con riferimento

agli enti indicati in premessa, per il mantenimento od il ripristino

del controllo della Corte dei conti; 3) disporre l'annullamento degli

atti governativi eventualmente contrari".

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a

delibare, senza contraddittorio, se sussista la materia di un

conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, in relazione

all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati nel

primo comma dello stesso articolo;

che, con riferimento ai presupposti soggettivi, va riconosciuta

alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo

sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in

via ordinaria, la legittimazione a sollevare il conflitto di cui

all'art. 134 della Costituzione, dal momento che tale funzione, se

pur ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena

autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (v. sent. n. 406 del

1989);

che il conflitto può essere proposto nei confronti del Governo

e non dei singoli Ministri, in quanto attinente ad atti e

comportamenti connessi all'interpretazione del decreto-legge 11

luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1992, n. 359) e imputabili alla responsabilità collegiale del

Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la lesione

lamentata con il ricorso attiene ad una sfera di attribuzione

costituzionalmente garantita, in quanto si riferisce ai poteri

conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della

Costituzione, così come attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259,

in tema di "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria";

che, conseguentemente, il ricorso, in questa fase, va dichiarato

ammissibile, salva e impregiudicata la facoltà delle parti di

proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto,

istanze ed eccezioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni di

cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti nei confronti del

Governo;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione all'organo ricorrente della presente ordinanza; b) che,

a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano

notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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