Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi),

promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Oria nel

procedimento civile vertente fra Polito Giovanni e De Leonardis Maria

Teresa, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 il pretore di

Oria, nel corso del procedimento civile vertente tra Polito Giovanni e

De Leonardis Maria Teresa, ha sollevato, in riferimento all'art. 42

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di

enfiteusi), in forza del quale, per le enfiteusi costituite dopo il 28

ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono

stabiliti attraverso il riferimento al reddito dominicale del fondo,

determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che questione identica è stata già risolta dalla

Corte, la quale, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in

cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri

stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art.

18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore

dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi

capitali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art.

2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di

enfiteusi), già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 145 del

1973, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di

affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio

1950, n. 230 e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima

parte di quegli stessi capitali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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